Ai notai nuovo poteri. Sì, e senza soffrire di limitazione alcuna relativamente alla competenza territoriale come già emerso in precedenti interventi.
Dunque, notai ora del tutto parificati all’autorità giudiziaria con questo appeal di tutto riguardo. Infatti, si ricorderà come nel sistema tradizionale giudiziario, l’autorizzazione vada richiesta con ricorso ad un certo e ben determinato giudice.
Beninteso, comunque, pur optandosi per il “binario notarile”, l’individuazione del giudice territorialmente competente ancora rileva ai fini delle comunicazioni dell’autorizzazione alla cancelleria del tribunale e al Pubblico Ministero. Comunicazioni che continuano, infatti, a seguire i criteri dettati dal sistema tradizionale ed occorrenti, come si vedrà oltre, per eventuali reclami e impugnazioni varie.
Quindi a quale notaio può rivolgersi per chiedere l’autorizzazione?
Qualsiasi notaio. Purché coincida con quello rogante. Cioè con quello che le parti scelgano di incaricare della stipula dell’atto per il quale si rende necessità della autorizzazione. Sono, dunque, le parti stesse nell’effettuare con la scelta in ordine al notaio rogante quella del notaio cui compete il rilascio dell’autorizzazione. Qualsiasi notaio potrà esser richiesto di emanare l’autorizzazione alla sola condizione che trattasi del notaio incaricato della stipula dell’atto per il quale quell’autorizzazione occorre.
Ad esempio, il notaio di Padova, se le parti si recano per la stipula presso il Distretto Notarile di sua appartenenza, ben può incaricarsi di una donazione e relativa autorizzazione di un terreno ubicato in Napoli a favore di minore che pure sia domiciliato in Roma. Del resto, se il notaio di Milano può stipulare atti di terreno a Rimini perché non potrebbe concedere autorizzazione per vendere beni ereditari di un defunto ivi residente?
Unico il criterio: quello del collegamento funzionale, ossia, del conferimento dell’incarico. Detta richiesta può rivolgersi a qualsiasi notaio della Repubblica, non necessariamente ad un notaio che abbia sede nel luogo di domicilio del soggetto fragile ovvero del defunto.
Resta fermo ed inteso il rispetto del requisito della territorialità come sancito dalla Legge Notarile. Inderogabile. Cioè, ciascun notaio per l’esercizio delle proprie funzioni potrà recarsi in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero in tutto il distretto della Corte d’Appello in cui si trova la sede se tale distretto dovesse comprendere più regioni.
L’autorizzazione rilasciata dal notaio, tuttavia, potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente da questi. Nessun altro notaio può impiegare l’autorizzazione da altri notai concessa per la stipula di un determinato atto.