Ecco come è stata modificata la normativa riguardante l’agevolazione “Prima Casa” in relazione all’attuale emergenza Covid-19
L’agevolazione cd. “prima casa” è disciplinata dalla nota II-bis art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) Che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) Che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) Che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
L’aliquota agevolata si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto si applica quanto previsto dal comma 4 della medesima legge.
Quando si decade dalle agevolazioni?
- Dichiarazioni mendaci rese nell’atto di acquisto;
- Mancato trasferimento della residenza entro i diciotto mesi;
- Alienazione dell’abitazione prima di cinque anni dall’acquisto, senza procedere entro un anno dalla cessione all’acquisto (a titolo oneroso) di una nuova abitazione da adibire a sua abitazione principale (decadenza che può essere evitata anche mediante il riacquisto di un terreno su cui edificare la propria abitazione principale);
- Mancata alienazione dell’immobile entro un anno nell’ipotesi sopra esposta.
Il decreto-legge Liquidità emanato per l’emergenza Codiv-19 sospende le scadenze sopra riportate, per l’agevolazione fiscale c.d. “prima casa”, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020. Il termine dunque non corre nel periodo sospeso, mentre il periodo decorso prima del 23 febbraio 2020 si andrà a sommare a quello che decorrerà una volta cessata la sospensione. Per gli atti stipulati nel periodo di sospensione i termini inizieranno a decorrere dall’1 gennaio 2021.
Tale sospensione riguarda anche il c.d. credito d’imposta: l’articolo 7 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta prima casa per le persone che hanno ceduto a qualsiasi titolo l’abitazione, a suo tempo acquistata con atto soggetto ad imposta di registro o ad Iva ed usufruendo delle agevolazioni prima casa, ed entro un anno dalla cessione acquistano a qualsiasi titolo un’altra abitazione per la quale richiedono le agevolazioni prima casa.
Anche tale termine rimane sospeso se prima del 23 febbraio 2020 stava già decorrendo. Mentre nel caso in cui l’atto di vendita viene stipulato durante il periodo di sospensione lo stesso inizierà a decorrere dall’1 gennaio 2021.