Assegnazioni divisionali con conguagli: il bene resta personale

Come si ricorderà, i beni dalla provenienza successoria si pregiano rientrare tra quelli ontologicamente personali di ciascuno dei due coniugi.

Ma cosa succede nel caso di comunione ereditaria? Ove il defunto non abbia provveduto a specificamente attribuire singoli beni, l’effettiva assegnazione avverrà solo a seguito della successiva divisione ereditaria. E, tra l’altro, potrebbe anche accadere che l’ottenimento del cespite comporti la necessità di ricorrere a conguagli in denaro.

Ci si chiede: la circostanza che il bene pervenga per effetto della divisione è tale da elidere l’originaria fonte ereditaria? Cambiano natura e sorti del bene?

Quali i riflessi dovuti dalla presenza di conguagli?

Dalle prime risposte della giurisprudenza sembrava desumersi un’inestricabile nesso con la natura giuridica stessa della divisione. Incredibilmente mutevole negli ultimi tempi. E così la soluzione variava, adattandosi di volta in volta alla tesi prevalente.

Natura giuridica invariabilmente dichiarativa. E quindi conferma della provenienza successoria e della natura ex se personale del bene.

Natura dichiarativa limitata al solo effetto distributivo e costitutiva quanto alla parte in eccedenza (ex conguaglio), sola a non rientrare nel titolo successorio e quindi a cadere in comunione legale.

Le Sezioni Unite nel 2019 sposano addirittura la tesi diametralmente opposta in toto costitutiva della divisione. Di riflesso, la divisione sarebbe autonomo titolo di acquisto. Si assiste alla caduta in comunione legale e si viene ravvisando nel conguaglio una sorta di corrispettivo.

Finalmente la Cassazione n 14015 del maggio 2021 spezza questo nesso. Sempieterna la natura successoria. Del tutto prescindendo dalla natura dichiarativa ovvero costituiva della divisione. Basterebbe citare il concetto di surrogazione nella quota ereditaria a giustificare la riconduzione del titolo nell’ambito dell’originaria vicenda successoria. È da escludersi che il bene ricevuto in divisione cada in comunione legale proprio in virtù dello stretto legame tra natura personale della quota e natura del bene assegnato al comunista che non potrà che condividerne la natura. Il titolo non può che essere ascritto alla lettera b) dell’articolo 179 cc. E tale rimane finanche in presenza di conguagli, stante la loro funzione meramente perequativa preordinata alla divisone. Ebbene, è nel solco di questa lettura che si giustifica la genesi pur sempre successoria dell’acquisto divisorio. Il bene resta personale dell’assegnatario per quanto la prassi notarile possa continuare a trovare rassicurante l’intervento dell’altro coniuge in atto.

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