Divenire eredi, si sa, comporta anche una serie di obblighi. Tra questi, se già si avesse ricevuto qualcosa per donazione da parte della persona della cui successione si tratta, non è trascurabile l’obbligo di collazione. Andrà, cioè, rimesso a favore della massa ereditaria, in pratica, degli altri coeredi, anche il valore ovvero proprio il bene in natura oggetto di pregressa liberalità. Beni ricevuti in donazione e beni ereditari vengono così ri-amalgamati in un unico impasto in vista della formazione delle nuove porzioni divisorie.
Ora, appunto, la collazione è fase preparatoria alla divisione. Ed a quest’ultima si deve procedere fintanto che concretamente sussista un relictum, cioè, dei beni ereditari da ripartirsi con successivo atto. Ma allora, in assenza di relictum, ipotesi cui è in toto equiparata quella in cui sia il testatore stesso a procedere alla divisione esaurendo tutti i beni, gli eredi sono comunque obbligati a conferire in collazione quanto ricevuto? È discusso.
Però, il testatore può assicurarsi tale risultato ponendo particolari attenzioni nel proprio atto di ultima volontà. D’altronde, se suoi desiderio e premura al tempo della donazione erano quelli di evitare che venisse a realizzarsi una disparità di trattamento. Evitare di avvantaggiare per ciò solo il donatario, è ragionevole e fondamentale che gli venga garantita la fermezza di tale volontà anche qualora alla sua morte non dovesse lasciare altri beni. Come?
Sostituendosi in tutto e per tutto agli eredi così prevenendo il rischio di mancata collazione e, quindi, che si ingeneri una disparità di trattamento. Nel suo atto di ultima volontà è il testatore a procedere ad una divisione testamentaria che eviterà l’insorgenza di ogni stadio di comunione all’apertura della sua successione, momento in cui immediatamente verranno a prodursi effetti attributivi e reali. È il testatore a divedere. È il testatore a collazionare. O meglio, il testatore nel fare questa divisione, ai sensi dell’art 734 c.c., include, cioè, considera e tiene conto nella formazione nei vari lotti anche del valore di quanto già donato. Insomma, così come se fosse stata una divisione inter vivos avrebbero fatto tutti gli eredi, nella divisione testamentaria fa tutto il testatore: divisione e collazione compresa.
C’è un unico ed inderogabile limite: quello del 746 I c.c..
Il che significa che se oggetto della donazione dovesse essere un immobile, può essere solo ed esclusivamente il donatario a scegliere la concreta modalità con cui collazionare: se in natura o per imputazione. Il testatore può fare lui stesso la collazione purché non privi il donatario della scelta. Non può essere il testatore a dettare la modalità. Tale facoltà è riconosciuta dall’ordinamento nell’esclusivo interesse del conferente.