Si intende ora accompagnare il cliente tra gli ulteriori percorsi in cui si articola il DL 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020. Ben due i meccanismi alternativi all’utilizzo diretto della detrazione previsti per far fronte all’eventuale impossibilità di un suo pieno utilizzo, dovuto ad incapienza nell’imposta annua, ovvero per ragioni di mera preferenza.
Già approvato dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 8 agosto 2020, il modello da trametterle in formato digitale recante l’opzione scelta. Attesa fino al 15 ottobre per la relativa comunicazione al Fisco, la quale dovrà avere a corredo la documentazione richiesta in normativa. Sono comunque già consentiti l’inizio dei lavori e gli accordi inter partes sul concreto modus di fruizione dell’incentivo. Ecco dunque come procedere alla luce delle novità legislative e delle opzioni consentite.
- Cessione del credito
Permette di girare il credito, generato ad esito degli interventi agevolati, alla banca o all’impresa stessa che li realizza, la quale a sua volta potrà cederlo ad un istituto di credito così ottenendo il pagamento della somma.
- Sconto in fattura
Consente di effettuare i lavori a costo zero, optando per un contributo sotto forma di sconto immediato in fattura sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari all’ammontare dello stesso. Nessun esborso di denaro per il contribuente- beneficiario. Il corrispettivo dovuto viene infatti anticipato dal fornitore che realizza l’intervento e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta con facoltà di successiva cessione.
La scelta di un’opzione non è preclusiva di quella alternativa ove non abbia ad oggetto tutto l’importo spettante. Nessun vincolo, quindi, a cedere l’intero credito maturato ovvero a richiedere l’applicazione dello sconto fattura per l’intero importo. È invero lasciata piena libertà di creare un mix tra le opzioni prospettate e finanche di detrarre alcune rate e cedere le altre.
Le opzioni in oggetto non sono limitate ai soli interventi in maxi bonus. Vi è di più. Il dies a quo per le spese trasformabili in cessione di credito o sconto fattura è individuato nel 1 gennaio 2020. Ben più ampio, quindi, lo spettro applicativo delle opzioni rispetto a quello degli interventi usufruibili solo in detrazione.
Il provvedimento attuativo fissa altresì i termini perentori in cui sfruttare il credito di imposta maturato, peraltro usufruibile da cessionari e fornitori esclusivamente in compensazione, cosi riducendo eventuali debiti con il Fisco.
Punite pesantemente le violazioni riscontrate. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti fa scattare il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione con maggiorazione di interessi e applicazione di sanzioni in una misura che può raggiungere il 200% del credito inesistente utilizzato. La responsabilità è solidale per fornitori o cessionari compiacenti, nonché dei professionisti che si siano prestati ad attestazioni mendaci nel limite dell’utilizzo irregolare.