Come potersi avvalere dell’autorizzazione dal notaio

Si stanno pian piano componendo i vari tasselli del quadro rappresentativo dei nuovi servizi per i quali ora, con la riforma c.d. Cartabia, ci si può rivolgere ai notai. Ma come poterne concretamente fruire? Per il caso in cui le parti intendessero cioè giovarsi di quel binario alternativo e parallelo consistente nell’autorizzazione notarile cosa devono fare?

Un’apposita richiesta scritta rivolta allo stesso notaio rogante l’atto negoziale. Non sarà dunque sufficiente il mero incarico relativo alla stipula del contratto per cui quell’autorizzazione risulta occorrente. Serve proprio attribuire un ruolo a parte volto al rilascio del provvedimento autorizzatorio. Insomma, senza una richiesta scritta di parte, il notaio non potrà sua sponte attivarsi per quanto ravvisi la necessità dell’autorizzazione. La richiesta funge da atto introduttivo di quell’articolato procedimento che porterà all’emanazione dell’autorizzazione notarile. Il notaio in tanto potrà rilasciare un’autorizzazione, in quanto abbia preventivamente ricevuto una richiesta scritta in tal senso.

Evidente la differenza rispetto al ricorso di volontaria giurisdizione riguardante le stipule affidate al notaio e del pari rientranti tra le attribuzioni notarili ai sensi dell’art 1 della Legge notarile, senza che sia all’uopo necessario conferimento di mandato alcuno.

E allora, quale dovrà essere il contenuto di tale richiesta scritta? Tendenzialmente quanto all’individuazione degli elementi che dovranno esser ivi presenti si potrà prender da riferimento l’art 125 c.p.c.. La richiesta di autorizzazione al notaio non può che condividere il contenuto del corrispondente ricorso di volontaria giurisdizione. D’altronde, entrambe si sostanziano in un’istanza che, per quanto diretta a due diverse autorità, ugualmente ha ad oggetto il complimento dello stesso atto amministrativo. Dovrà anzitutto indicarsi il notaio destinatario. Serve quindi il nome delle parti, come tali da intendersi sia in senso formale (chi materialmente interverrà per l’atto), sia in senso sostanziale (cioè, il soggetto nel cui interesse è richiesto il provvedimento e nei cui confronti ricadranno gli effetti negoziali) con relative generalità, non dimenticando di riportare la fonte attributiva dei poteri di legale rappresentanza. Sarà invero fondamentale che risultino gli elementi tali da provare la legittimazione del richiedente. Se negli uffici legali, come tipicamente la responsabilità genitoriale, sarà sufficiente il fatto al quale la legge collega il sorgere dell’ufficio stesso, negli uffici dativi sarà invece opportuno indicare il provvedimento che ha costituito l’ufficio stesso.

L’elemento cruciale è la domanda e a tal fine in particolare dovranno illustrarsi le ragioni sottese con tanto di esposizione degli elementi di fatto e di diritto che possano portare all’accoglimento dell’istanza. L’istanza si conclude con la sottoscrizione del richiedente e potrà quindi congegnarsi brevi manu al notaio.

Questi la prenderà in considerazione, valutando opportunità di rilascio ovvero di diniego dell’autorizzazione.

 

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