Interessanti le novità apportate dall’avvento del Codice della Crisi e dell’Insolvenza anche dalla prospettiva dell’esercizio delle funzioni notarili. Sono fusione, scissione e trasformazione di società in concordato preventivo a richiedere un riguardo particolare. Il cuore è l’articolo 116. Ad esso il merito di conciliare, per la prima volta, gli strumenti di tutela del ceto creditizio offerti dalla disciplina del diritto comune con quelli offerti, invece, dalla disciplina concordataria. La disposizione così recita: “se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l’opposizione all’omologazione”.
Primo ricavo interpretativo: l’articolo si rivolge alle sole operazioni straordinarie in rapporto di strumentalità con l’attuazione di un piano concordatario (fondamentalmente, quelle condizionate all’omologa). Omologa, tra lo altro, che ora (ex art 48 VI°) abbandona la veste di decreto per assumere quella di sentenza. Il riferimento alla trasformazione, invece, deve ulteriormente ridimensionarsi alle sole ipotesi eterogenee, stante il richiamo all’opposizione, non altrimenti giustificabile.
Sorprende poi che il legislatore si esprima in termini di “validità” dell’operazione. L’art 2504 quater c.c., nella sua costante lettura ad ampio spettro concettuale, risulta di per sé bastevole quanto alla salvaguardia della stabilità del concordato sotto il profilo della sua validità. Ecco allora che, a ben vedere, l’unico istituto capace di mettere in crisi l’attuazione dell’operazione non resta che l’opposizione per un interesse individuale del creditore. Insomma, la norma consegna ai creditori uno strumento alternativo all’opposizione ex art 2503 c.c.. Ovvero ex art 2500 novies c.c. per il caso di trasformazione eterogenea. A eguale problema, uguale soluzione. Coerentemente. In parole semplici, l’opposizione a fusione, scissione e trasformazione potrà esercitarsi solo ricorrendo all’opposizione all’omologazione del concordato. L’opposizione individuale viene così sostituita dall’opposizione concorsuale. Mentre prima qualsiasi creditore poteva opporsi come singolo, oggi non più. L’opposizione è quella della procedura a concordato preventivo e basta.
Ulteriore precipitato: i termini per l’opposizione decorrono dalla pubblicazione a Registro Imprese del provvedimento di fissazione dell’udienza per l’omologazione. Pubblicità imposta presso i Registri in cui ciascuna società coinvolta nell’operazione trova sede. La preclusione ad esercitare l’opposizione dell’art 2503 c.c. opera, comunque, sol con riguardo ai creditori della società in concordato. Per tutti gli altri, tale pubblicità si limita alla funzione di mera notizia per consentire loro di opporsi all’omologazione senza con ciò perdere le prerogative del diritto comune.