Condizionare una delibera: la risposta all’impasse pubblicitario

Ampliare l’oggetto sociale, ma solo se nei prossimi anni gli utili si duplicheranno. È una richiesta possibile?

Nella prassi, differire gli effetti delle delibere rappresenta spesso un’esigenza. Si pensi alle modifiche statutarie con effetto subordinato al buon fine di operazioni straordinarie. Ebbene, se da un lato dalle espresse previsioni di legge di differimento degli effetti di alcune delibere modificative può desumersi la generale compatibilità di modifiche statutarie i cui effetti siano subordinati ad eventi futuri ed incerti, dall’altro è inevitabile il confronto con importanti criticità a livello pubblicitario.

Presupposto, infatti, di efficacia delle delibere modificative dello statuto è dato dalla loro iscrizione a Registro delle Imprese. Il quinto comma dell’art 2436 c.c. la fa da maestro. Al contempo, però, tale sistema non prevede, a differenza di quello dei Registri Immobiliari, forma di pubblicità alcuna allorché si verifichi l’evento dedotto in condizione. Dunque, a parte l’ipotesi in cui l’evento condizionante sia già di per sé oggetto di pubblicità, non può darsi per scontata la fattibilità di una simile richiesta.

Il Consiglio Notarile di Milano con il suo recentissimo orientamento, che trova espressione nella Massima n 199 del 23 novembre 2021, ha sposato e dato man forte alla tesi possibilista. In particolare, all’annotazione a margine (tipico meccanismo di pubblicità previsto per i contratti condizionati) verrebbe a sostituirsi il deposito a Registro Imprese dello statuto aggiornato. Il notaio iscrive subito la delibera presso il medesimo Registro, dando nota della condizione sospensiva. L’iscrizione in toto prescinde dalla sospensione degli effetti. Anzi, i termini per deposito, relativa impugnazione ed eventuali opposizioni decorrono proprio dal momento stesso dell’adozione della delibera condizionata.

Un indomani, con il realizzarsi dell’evento, la modifica dello statuto avverrà tout court. Senza necessità di ulteriori interventi assembleari. Senza dovere attendere una successiva iscrizione. Sarà cura dell’organo amministrativo depositare lo statuto nella sua versione aggiornata alle conseguenti variazioni.

E se la modifica statutaria rientrasse tra quelle attributive del diritto di recesso a favore di chi non vi concorra? Come combinare diritto di recesso e sospensione degli effetti della delibera? Il recesso sembra possa comunque esercitarsi sin dal momento stesso dell’adozione della delibera. Resta, tuttavia, anch’esso condizionato al medesimo evento. Il recesso stesso finirebbe per subire gli effetti della condizione.

Medesime considerazioni valgono ove si preferisca apporre una condizione che, anziché sospendere gli effetti della delibera, ne comporti la risoluzione.

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