Conto corrente cointestato. Tra gli strumenti disponibili per la gestione del denaro, uno dei più diffusi. Ultimamente al centro dell’attenzione a seguito di un recentissimo e già storico intervento della Corte di Cassazione. Per una piena comprensione della sua portata, si intende accompagnare il lettore in un percorso di sintesi sulle principali premesse su cui essa si poggia.
Due le tipologie:
- a firma congiunta, tal da richiedere per il compimento di ogni operazione la contemporanea presenza nonché il consenso provato dalla firma di ciascun intestatario;
- a firma disgiunta, che consente l’intervento indipendente da parte anche del singolo in totale autonomia.
È ben possibile disporre una combinazione ibrida delle due fattispecie a seconda dell’operazione di volta in volta interessata.
Nessun particolare rapporto tra i soggetti futuri condebitori e concreditori del saldo deve sussistere all’apertura del conto. Tuttavia, non si consente il passaggio da conto personale in conto cointestato. Insomma se l’intenzione è quella di un conto in contitolarità, questo deve accendersi sin dal principio come tale.
Ma vediamo quali ragioni portano alla cointestazione.
La scelta di cointestare un conto corrente è generalmente dettata da motivi di carattere pratico. Il medesimo strumento potrebbe però essere frutto della volontà di realizzare una donazione indiretta. Ovverossia di sfruttare un contratto pur dalla diversa causa, quale quello di conto corrente, per conseguire l’effetto tipico di una donazione. Con l’aspetto di non poco conto che proprio perché indiretta, per la validità di tale donazione non dovrà rispettarsi il formalismo dell’atto pubblico notarile innanzi alla presenza dei testimoni.
Ma come è possibile realizzare una donazione indiretta per il tramite della cointestazione del conto?
Se si considera che la quota di ciascun correntista si presume uguale a quella degli altri fino a prova contraria, sarà facile pervenire alla risposta. Basterà accertarsi che la somma depositata sul conto sol appartenga ad uno dei correntisti e che questi non avesse altra intenzione che quella di compiere una liberalità verso l’altro. È evidente come l’altro soggetto verrà così ad arricchirsi senza corrispettivo né sacrificio alcuno.
Si intende approfittare di questo spunto per una fondamentale precisazione. Realizza piuttosto una donazione tipica, ove è la sola esecuzione ad essere indiretta, il trasferimento di denaro tramite ordine di bancogiro di cospicua somma dal conto del beneficiante a quello del beneficiario. L’operazione posta in essere dalla banca è meramente esecutiva e al di fuori di ogni triangolazione. Tanto si traduce nella nullità di detti trasferimenti in quanto maschere di donazioni prive della forma notarile.
La conseguenza? Le somme oggetto di bonifico si considerano come mai uscite dalla sfera giuridica del donante che potrà così vantare diritto di pretenderne la restituzione.