Covid 19 salva le agevolazioni prima casa

Ennesimo colpo sferrato all’immobiliare quello del Covid.

Il Lock-down, imponendo misure di contenimento ed arrestando lo spostamento delle persone, si è, tra l’altro, tradotto nella concreta e forzata impossibilità di vendita. Bloccato il mercato immobiliare, primo a risentirne.

Da una serie di quesiti, emerge un argomento che preoccupa. Capire come sia possibile, per quanti avevano in sospeso gli adempimenti per il mantenimento delle agevolazioni prima casa, rispettare i termini per non incorrere in decadenze. Un passo indietro.

In altra occasione si è, exempli gratia, visto che la cessione della prima casa nei primi cinque anni dalla data di acquisto comporta decadenza dal beneficio fiscale, salvo riacquisto entro l’anno dalla vendita di altra abitazione. Mancato acquisto entro l’anno equivale a perdita dell’agevolazione.

E allora, c’è da pensare che il tutto si risolverà in un danno economico per il richiedente le agevolazioni sotto forma di integrazione delle imposte dovute ovvero di perdita del credito di imposta a seconda del caso concreto? Negativo. Proprio così. Chi credeva il legislatore potesse rimanere insensibile all’attuale situazione emergenziale è costretto a ricredersi.

Interessanti novità hanno coinvolto di riflesso il mondo notarile ad esito dell’emergenza sanitaria protagonista dell’anno in corso.

In prima battuta nel Decreto Cura Italia (D.L 18/2020) non si era potuto che riscontrare l’assenza di ogni riferimento ai termini previsti dall’ordinamento in materia di agevolazioni fiscale per l’acquisto di immobili abitativi tra le sospensioni dei termini tributari introdotti. Ci ha poi pensato il Decreto Liquidità (D.L 23/2020). Norma prettamente pro contribuente volta a garantire misure di sostegno in questa fase straordinaria. Le agevolazioni prima casa rientrano ora a pieno titolo tra quelle che godono della sospensione dei termini amministrativi e processuali. Con il precipuo scopo di impedire la perdita del beneficio, il Decreto Liquidità dispone la sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 per quanto specificamente attiene il termine di:

  1. 18 mesi entro il quale parte acquirente è tenuta a trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato come prima casa;
  2. 1 anno dall’alienazione dell’immobile acquistato in via agevolata per l’acquisto di altro immobile da destinarsi ad abitazione principale, per evitare la decadenza dai benefici a seguito di cessione infra- quinquennale;
  3. 1 anno per rivendere la prima casa di cui si sia ancora in possesso in caso di nuovo acquisto agevolato;
  4. 1 anno per acquistare una prima casa dopo avere venduto la precedente e ottenere il credito pari alle imposte pagate.

Diversamente, l’agenzia delle Entrate nella circolare 9/2020 ha tenuto a precisare che la sospensione non si applica al termine di 5 anni previsto per la decadenza in caso di alienazione dell’immobile acquisito con le agevolazioni prima casa.

È salvo il Bonus prima casa. Il mancato epilogo della vendita o riacquisto entro nei termini prefissati non impedirà comunque il loro rispetto e dunque non deve preoccupare. Le restrizioni dovute al Coronavirus si ritengono in re ipsa temporaneamente giustificative. Ed i termini, salvo cambiamenti o ulteriori proroghe emergenziali, ad oggi, torneranno a decorrere dal 1 gennaio 2021.

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