Curatore speciale tra conflitto di interessi e impedimento

Una buona fetta delle nuove competenze attribuite ai notai dalla riforma Cartabia è certamente legata ai soggetti incapaci. Si scoprirà nei prossimi articoli come tale riconoscimento vada bene oltre tale ambito. Ma, restiamo per ora ancora su quanti siano bisognevoli di misure di protezione. Restiamo nell’alveo della rappresentanza legale e quindi negli affari della giurisdizione volontaria.

Può accadere che il rappresentante in un determinato contesto abbia un proprio interesse contrastante con quello del rappresentato. Il rappresentante ovvero l’assistente legale potrebbe, cioè, versare in una situazione di conflitto di interessi.

Di fronte ad un concetto giuridico indeterminato come quello del conflitto di interessi, generalmente si ritiene che i caratteri tipici che devono ricorrere affinché veramente la tutela dei rispettivi interessi non sia conciliabile sono individuati nell’incompatibilità, nell’attualità e nella patrimonialità mentre maggiori dubbi sorgono circa la sufficiente potenzialità ovvero la necessaria effettività del conflitto.

In tale evenienza l’ordinamento si attiva prevedendo un sistema di tutela preventiva. Più in particolare, attraverso la sostituzione del soggetto rappresentante, che dovrà astenersi dal compimento dell’atto rispetto al quale non sarà obiettivo, sereno ed imparziale, con un nuovo soggetto: il curatore speciale che sarà curatore rappresentante nel caso di conflitto tra rappresentante legale e rappresentato; curatore assistente nel caso di conflitto tra curatore e assistito.

Sarà il curatore speciale all’uopo nominato a valutare legittimità e opportunità dell’atto ed indi eventualmente a richiedere l’autorizzazione per procedere alla conclusione del medesimo.

Muovendosi da quest’ordine di idee, completamente diverso sarebbe il caso in cui ricorra un qualche impedimento per il rappresentante legale per la conclusione del negozio. E ciò, non solo perché l’ipotesi sarebbe quella di chi non voglia ovvero non possa compiere quel determinato atto nell’interesse dell’incapace. Ma perché, benché anche di fronte a tale eventualità il sistema risponda con la nomina di un curatore speciale, è preferibilmente solo a fronte di una tale diverso contesto che questi viene contestualmente e quindi con unico provvedimento autorizzato.

In entrambi i casi, invece, l’autorità giudiziaria competente al rilascio dell’autorizzazione sarà il giudice tutelare, considerata l’abrogazione dell’art 375 c.c. apportata dalla riforma. Resta intesa la facoltà di avvalersi del sistema del c.d. doppio binario e quindi di rivolgersi direttamente al notaio ai fini dell’ottenimento di tale provvedimento.


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