Quando collegarsi da remoto è la soluzione al presente
Si accendano i riflettori sulla normativa Covid-19 di rilevanza societaria.
Nel dettaglio, il presente contributo propone brevi cenni ad alcune novità apportate dal Decreto Cura Italia.
Particolarmente rilevante in questo contesto è l’art 106 per le nuove disposizioni sul funzionamento assembleare. Nella logica del codice le assemblee hanno sempre richiesto una convocazione in un luogo fisico, la cui assenza poteva rinvenirsi nel solo caso di assemblea totalitaria. Ma ciò si giustificava dal difetto stesso di una convocazione. Con la disciplina emergenziale si è assistito ad un interessante evoluzione. Il criterio interpretativo utile riposa nell’obiettivo di agevolare l’attività delle imprese evitando situazioni di assembramento e contagio.
Anzitutto si è prevista una maggiore flessibilità dei tempi di convocazione delle assemblee di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in luogo degli ordinari 120.
Ma soprattutto, si è lumeggiata la possibilità di adunanze senza la presenza fisica dei soci, in full audio/video conference consentendo l’esercizio del diritto di intervento e di voto mediante l’esclusivo utilizzo di mezzi elettronici anche in deroga allo statuto. Statuto che potrà essere silente o perfino vietare le assemblee che si svolgano con tali supporti.
E qui la grande portata innovativa. Si parla per la prima volta di assemblee esclusivamente virtuali, senza alcun luogo fisico di convocazione. L’unica posizione in cui si tiene il consesso è la rete internet. Si supera così la necessità che presidente dell’assemblea e notaio si trovino nel medesimo luogo.
Si segnala, infatti, come le assemblee da remoto potessero già, secondo la Massima 187 del Consiglio notarile di Milano, che ha solo di pochi giorni preceduto tale disposizione, riguardare anche la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione doveva trovarsi quantomeno il notaio.
Ebbene, la previsione normativa del D.l. 18/2020 pare spingersi oltre la linea da ultimo tracciata.
Quanto detto, in nessun modo consente di sostenere che gli stessi principi possano adattarsi ad altri settori dell’attività notarile. Si ritiene invece che i medesimi possano valere per analogia con riferimento al Consiglio di Amministrazione, benché maggiori criticità desti l’applicazione dell’esercizio del diritto di voto per corrispondenza o elettronico. Quel che certo è che, in questo contesto, si raccomanda un particolare grado di dettaglio nell’avviso di convocazione, fondamentale per evitare future impugnazioni.
La recrudescenza dell’epidemia ha portato ad estendere l’assetto testé illustrato alle adunanze convocate fino al 31 dicembre 2020. Oltre, si dubita che possa continuare ad adottarsi tale soluzione. Se da un lato è evidente la grande opportunità che offre, non si nega come di fatto i soci possano lamentare una compressione del loro diritto ad un’assemblea fisicamente svolta.