Detrazioni 110 %: il tassello mancante dell’Agenzia delle Entrate

8 agosto 2020. Si saluta il varo dei provvedimenti dell’Agenza delle Entrate. La circolare n 24/2020 completa il quadro normativo di attuazione del decreto rilancio n. 34/2020. Ed è via libera all’Ecobonus del 110%.

In questo articolo si desidera coinvolgere il lettore in una sintetica rappresentazione di chiarimenti terminologici e istruzioni applicative fornita dall’Agenzia delle Entrate per fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico.

Condominio

Come noto, sono ammessi al Superbonus le opere realizzate dai condomìni, di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione di impianti di climatizzazione.

In tutti i casi in cui non sussista l’obbligo di nomina di un amministratore per numero di condomini inferiore ai nove, la fruizione del beneficio è possibile senza la necessaria richiesta di un’apposita attribuzione di codice fiscale. Sarà all’uopo sufficiente utilizzare il codice fiscale del condomino che abbia effettuato i connessi adempimenti, fermo l’onere, da parte di questi, di dimostrare che gli interventi siano stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Il Decreto Agosto, inoltre, in quest’ottica, facilita l’assunzione delle decisioni in assemblea condominiale degli interventi incentivanti, consentendone la delibera a maggioranza semplice.

Parti comuni

Predilette dal Fisco interpretazioni piuttosto restrittive. L’Agenzia rimarca come la norma agevolativa letteralmente si riferisca ai soli condomìni.

Niente premio, dunque, sulle parti comuni se le unità di un edificio dovessero appartenere ad un unico proprietario, salva la possibilità di alienare ad un soggetto terzo almeno un’unità.

Del pari, niente superbonus per gli interventi effettuati direttamente su uffici, negozi e capannoni pur siti all’interno di edifici in condominio. L’agevolazione, invero, investe i lavori stricto sensu condominiali.

Dipendenza degli interventi trainati 

L’esclusione dal superbonus di un intervento trainante per spesa sostenuta al di fuori del range temporale di vigenza dell’agevolazione- dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021- comporta tout court l’esclusione dell’agevolazione altresì per l’intervento trainato.

Familiari e conviventi

Spiega la circolare che sono ammessi a fruire del superbonus anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. È data inoltre possibilità di acceder al bonus anche nel caso di intervento su immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale, ma esso non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Diritto alla detrazione anche per il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento già immesso nel possesso, purché sia stato stipulato il preliminare di vendita regolarmente registrato.

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