Dichiarazione non veritiera e di successione: il rapporto con l’usucapione

È fuori controllo la veridicità della dichiarazione da parte di chi affermi l’intervenuta usucapione. Non solo la mancanza di un titolo di acquisto, ma neanche il difetto di una qualsiasi intestazione catastale a suo favore sono d’impedimento alla disposizione del bene. Sia pure con il monito della massima prudenza. Infatti, la coincidenza tra soggetto alienante, risultanze dei registri immobiliari e catastali incontra proprio un limite nelle ipotesi di disallineamento fisiologico. Come tipicamente nel caso di acquisto per usucapione.

E se dai registri immobiliari risultasse che nessuno è titolare della res?

Tollerare la disposizione di un bene di cui pur non si risulti intestatari non significa ammettere la stessa in caso di totale mancanza di un intestatario. Nel nostro ordinamento non possono esistere beni immobili non appartenenti a nessuno (c.d. res nullius). O appartengono a un privato o di diritto vengono acquisiti dallo Stato. Tertium non datur. Mappali privi di intestatario subito inducono ad individuare la natura demaniale del bene. Dunque, se ciò è quanto si prospetta, la dichiarazione di chi asserisca l’acquisto ex usucapione è evidentemente non veritiera. Il notaio non potrà avvallare tale dichiarazione, rientrando tale situazione nel pieno del suo controllo. Appurata tale natura, è preclusa la maturata usucapione e, a fortiori, la disposizione del relativo bene.

Ma il bene solo asseritamente usucapito cade in successione?

Ebbene la risposta è affermativa nonostante l’assenza di una sentenza che accerti tale acquisto. L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 52/E del 25 febbraio 2009 precisa l’obbligatorietà dell’indicazione nella dichiarazione di successione dei dati identificativi dell’immobile acquistato dal de cuius per usucapione, perché sia ricompreso nell’asse ereditario. Del pari, i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate procederanno a liquidare l’imposta limitandosi all’esame della sola dichiarazione ricevuta. Non v’è necessità di ulteriori accertamenti sulla titolarità dei beni indicati come facenti parte del patrimonio ereditario.

Potrebbe anche verificarsi l’ipotesi opposta di bene che pure figuri nella dichiarazione di successione a titolo particolare, ma che successivamente risulti non in titolarità del de cuius.

In tal caso, il testamento potrà fungere da titolo idoneo per il trasferimento della proprietà per usucapione abbreviata per il solo legatario. Possono, invero, ripetersi le medesime considerazioni già esposte in conclusione del precedente articolo in tema di donazione di cosa altrui.

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