Donazioni a collazione

Spesso e volentieri si effettua una donazione a favore di un figlio a titolo di anticipata successione, sì da “sistemarlo”. Ma si è già visto come il nostro ordinamento vieti qualunque patto dispositivo di un’eredità non ancora aperta. Ebbene, preme anzitutto rasserenare il lettore sulla totale liceità di questa donazione. Anzi, a bene vedere, si tratta proprio dell’id quod plerumque accidit. Di un sentire talmente avvertito e così diffuso che anche per il legislatore sembrerebbe proprio questa la volontà sottesa di ogni donazione effettuata a favore dei soggetti particolarmente vicini.

A titolo di anticipata successione sol significa che, una volta che si aprirà la successione del donante, quanto già ricevuto dal coniuge ovvero dai suoi figli e loro discendenti che concorrano alla successione dovrà considerarsi quale acconto sulle spettanze ereditarie. Ciò, nell’ottica di assicurare un pari trattamento tra questi soggetti, se coeredi. Questa la famosa “collazione”. Senza collazione il coerede già donatario, figlio o coniuge superstite che sia, avrebbe diritto di vantare sull’asse ereditario relitto la quota spettatagli per successione al contempo ritenendo la donazione. Donazione che, evidentemente, rappresenterebbe un quid pluris. Un’ulteriore regalia del de cuius nei suoi confronti, scevra d’ogni collegamento da questioni ereditarie. Per effetto della collazione, invece, chi fra i suddetti soggetti già abbia ricevuto inter vivos per effetto di donazioni, meno avrà diritto di ricevere mortis causa.

In che modo?

Basterà imputare, in sede di divisione ereditaria, il valore, al momento dell’apertura della successione, del bene donato nella formazione della porzione del coerede già beneficiato.

Inoltre, ma per la sola ipotesi in cui quanto ricevuto per donazione sia un immobile che non sia stato oggetto né di alienazione né di ipoteca fino al decesso del donante, il coerede avrà l’alternativa di conferirlo in natura a favore della massa ereditaria da spartirsi tra i soggetti che pure rientrino nella ristretta cerchia sopra delineata.

Come realizzare siffatta volontà?

L’effetto appena descritto, nell’assenza di qualsivoglia diversa indicazione, sarà esattamente quanto viene a realizzarsi di per sé all’apertura della successione del donante. Si tratta di un meccanismo che muove da una presupposizione dell’ordinamento. Quella di assicurare la par condicio tra coniuge, figli e discendenti nominati eredi. Questo non ne fa un automatismo. Nel senso che ciò che tout court scaturisce al decesso del donante è il mero obbligo in capo ai soggetti indicati di precedere in tal senso.

Tanto che, come vedremo, è, tutto al contrario, nel caso in cui il donante intenda evitare siffatto impatto che dovrà preoccuparsi di inserire alcune determinanti precisazioni già in sede di rogito della donazione.


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