Una nuova fattispecie ibrida s’è fatta spazio nel nostro sistema dal 22 marzo dell’anno corrente. Ad introdurla, il d.lgs. 19/2023 per effetto del quale il codice civile si arricchisce di una nuova disposizione: l’articolo 2506.1 c.c. . È la scissione mediante scorporo. È la possibilità di effettuare l’operazione di scissione al contempo assegnando le azioni ovvero le quote di una o più società beneficiarie neo costitute anziché ai soci della società scissa, come ordinariamente si assiste, alla stessa società scissa nonostante la distinzione tra le due figure verta proprio sul soggetto assegnatario delle partecipazioni. Ecco che ora l’estrazione di patrimonio della società scorporanda ed il suo apporto alla società beneficiaria neo costituita potrà avvenire, a libera scelta, alternativamente mediante un’operazione di conferimento oppure una operazione di scissione. La novità è sbalorditiva perché per la prima volta si superano i punti certi ed assodati e si consente di andare oltre quella che è sempre stata una regola condivisa.
Via libera, dunque all’assegnazione delle partecipazioni alla società scissa pur rimanendo nell’alveo della scissione. La scissione mediante scorporo è proprio la scissione in cui una società assegna parte del proprio patrimonio a una o più beneficiarie di nuova costituzione e a sé stessa le relative partecipazioni. Si chiamava scorporo. Ed invece ora è il codice a riconoscerne la piena compatibilità con la scissione.
Ora, se da un lato il codice ammette la scissione mediante scorporo, cioè la scissione con l’anomalia data dall’assegnazione delle partecipazioni a favore della scissa, dall’altro ne precisa e puntualizza i stringenti limiti entro i quali tale operazione è eccezionalmente consentita. La scissione deve infatti esser:
· Parziale: non potendo mai concretare una scissione totale;
· A favore di beneficiaria/e di nuova costituzione: il beneficio sol può giovare ad una New Co.
Si consiglia di attenersi alla lettera della disposizione normativa e di non eccedere rispetto alla medesima. Al di fuori, torna operante il 2506 c.c.: le relative partecipazioni andranno ai soci.
Quindi, se si volessero piuttosto attribuire alla scissa, l’unica via percorribile rimarrebbe l’operazione di conferimento. Sì come, del resto, in caso di apporto della società scorporanda a beneficio di una società già esistente. Ed allora, come già visto nel focus precedente, si tratterà di deliberare un aumento oneroso di capitale con esclusione del diritto di opzione e relative formalità, nonché essenziale la perizia di stima.
Nessuna limitazione, invece, quanto al numero delle società beneficiarie.
Una o più a libera discrezione.