Non trascura nemmeno la normativa speciale, la riforma Cartabia. Oggi i riflettori sono accesi sulla l. 898 del 1970, meglio nota come legge sul divorzio.
Le modifiche apportate su di essa dal Dlgs. 149/2022, per quanto minimali, non si sono certo fatte attendere. Già in vigore dal 18 ottobre 2022.
In conseguenza dell’inserimento nel codice di rito civile e nelle sue disposizioni di attuazione di una apposita disciplina dei procedimenti di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alcuni articoli della legge divorzile sono stati abrogati ed altri novellati.
L’articolo 3 è il primo a risentirne. Così, nella procedura di separazione personale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni dovranno ininterrottamente essersi protratte da almeno dodici mesi non più dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, bensì dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi. Inoltre, la legge consente in alcuni casi di proporre congiuntamente domanda di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La procedibilità di quest’ultima resta comunque ancorata al decorso dei termini pocanzi indicati.
Abrogati completamente gli articoli 4 e 8, che dettavano regole tendenzialmente autonome in tema di giudizio per il divorzio. Preferito un modello processuale comune all’ambito delle relazioni familiari in genere.
Ed è depennato per lo stesso motivo dall’art 5 il solo nono comma. La disposizione, cuore e fonte dell’assegno divorzile, resta, del resto, confermata nella sua portata.
In particolare, si rammenta come con la sentenza che pronuncia il divorzio, il tribunale possa disporre l’obbligo per uno dei due coniugi di periodicamente somministrare a favore dell’altro un assegno quando questi non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli. Le eventuali nuove nozze del coniuge beneficiario fanno immediatamente cessare tale diritto. Non solo. Del pari, chiudono le porte a qualsiasi diritto successorio per il coniuge divorziato.
Il riconoscimento dell’assegno divorzile è, infatti, di cruciale importanza ai fini successori. Ove versi in stato di bisogno al decesso del coniuge obbligato nei suoi confronti, al coniuge beneficiario spetta ex lege l’assegno di cui all’art 9 bis l. 898/1970 quale unico diritto ereditario. Ovviamente, anche le nuove nozze successive all’apertura della successione comportano l’estinzione di tale spettanza, salvo non si sia già percepito l’assegno in unica soluzione.
Anche gli articoli 9 e 10 vengono novellati. Espunto il primo comma di entrambe le disposizioni. Per un quadro più completo delle variazioni in ambito divorzile, il rinvio va al codice di rito.