Favor aumenti e occasione per ritocchi al diritto di opzione nel Decreto Semplificazioni

Con il D. l 76/2020 siamo giunti al terzo atto della saga legislativa di impatto societario al tempo del Coronavirus, dopo i decreti Cura Italia e Liquidità.

Tra gli interventi previsti nel Decreto Semplificazioni si segnala l’art 44, rubricato “Misure a favore degli aumenti di capitale”. Il motivo ispiratore è quello di incentivare il ricorso all’equity, assodate la nutrita necessità di liquidità immediata delle società italiane e il rischio di un eccessivo indebitamento.

Le misure introdotte si prestano a una bipartizione: previsioni dal carattere temporaneo con validità fino al 30 giugno 2021 e modifiche permanenti.

Tra le disposizioni transitorie, l’urgenza comporta una riduzione dei quorum per l’approvazione delle delibere di aumento oneroso del capitale sociale e di introduzione delle clausole per l’attribuzione della facoltà di aumento delegato all’organo amministrativo. A condizione che sia rappresentata in assemblea almeno la metà del capitale sociale, risulterà infatti sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche in caso di quorum statutari più elevati. Si creano dunque quorum deliberativi alternativi rispetto a quelli previsti ex lege che, a seconda dell’effettiva partecipazione all’adunanza, potrebbero risultare più convenienti. Il limite temporale si riferisce all’adozione della delibera ovvero all’esercizio della delega, non rilevando il momento dell’effettiva esecuzione dell’operazione di aumento.

Ulteriore deroga contingente riguarda la facoltà per le società per azioni quotate in mercati regolamentati di deliberare aumenti di capitale a pagamento, escludendo il diritto di opzione dei soci, anche in mancanza di espressa   previsione statuaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente in luogo dell’ordinario 10%. Medesima possibilità nei termini testé espressi viene riconosciuta, limitatamente all’arco temporale considerato, anche per le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazioni. Resterà ad ogni modo confermata per queste ultime anche all’esito del periodo emergenziale, ancorché nel limite del 10% del capitale sociale.

Il Decreto Semplificazioni è invero occasione per apportare alcune modifiche definitive al regime sull’offerta del diritto di opzione. Il termine minimo concesso ai soci per l’esercizio del predetto diritto passa da 15 a 14 giorni. Un’altra riduzione, questa volta da 5 a 2, riguarda il numero minimo di sedute di borsa obbligatoria durante le quali le azioni inoptate devono offrirsi sul mercato. Obbligo ora esteso anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.

Con il Decreto Semplificazioni un ulteriore tassello va a comporre il più ampio mosaico di misure protettive pensate a giovamento delle società di capitali.

 

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