Non sono solo i legittimari lesi o potenziali tali a poter intervenire al buon fine della stabilità della circolazione dei beni ricevuti per donazione. Oltre alle rinunce ai diritti di loro spettanza, l’attenuazione delle criticità connesse alla rivendita di un immobile di provenienza donativa è raggiungibile anche ricorrendo ad altre soluzioni che il notaio, quale professionista coinvolto in prima linea, sarà pronto a consigliare.
Senza dovere arrivare alla risoluzione della donazione, che si accorderà quale extrema ratio, probabilmente il miglior rimedio va riposto nel rilascio di una garanzia fideiussoria prestata da un istituto di credito ovvero di una polizza assicurativa. Quel che così si permette è il recupero, da parte del terzo acquirente, della provvista necessaria per liberarsi dall’obbligo di restituire l’immobile. Il tutto, pagando al legittimario l’equivalente monetario dell’accertata lesione in sede di riduzione. Dovrà quanto meno assicurarsi una copertura ventennale a far data dalla donazione, attese le considerazioni di cui ai precedenti focus. Qualsiasi diversa garanzia sarà priva di utilità. Nulla aggiunge, nel contratto di alienazione tra donatario e terzo acquirente, l’eventuale ampliamento dell’evizione alla riduzione. Basti pensare che il recupero del bene presso quest’ultimo presuppone proprio l’insolvenza del donatario. Motivo per cui il terzo finirebbe per avere garanzia su un patrimonio già ex ante insufficiente.
Un’accortezza di tutt’altro stampo potrebbe essere l’espressa previsione nella donazione di una riserva per il donante di disporre di un determinato bene ivi compreso. Con l’esercizio della predetta facoltà, questi avrà la possibilità di ottenere indietro parte di quanto donato. Ove poi l’intenzione sia riservarsi la disponibilità dell’intero oggetto di liberalità, potrà risolutivamente condizionarsi la donazione. Per l’effetto, a rivendere non sarà più il donatario, ma il donante, andandosi simultaneamente a risolvere il “cattivo titolo di acquisto”. È così raggiunto un risultato che si avvicina a quello del mutuo dissenso di donazione, evitandosi la stipula di un successivo ed apposito contratto.
Giova sottolineare come, invece, le donazioni indirette esulino dalla problematica in disamina. Il riferimento è, cioè, a quelle donazioni informali e molto invalse nella prassi. A titolo di esempio, si pensi all’acquisto realizzato dal figlio, mediante provvista fornita dai genitori per spirito di liberalità. Ebbene, in tal caso, quanto acquistato dal terzo e successivi aventi causa non è mai transitato nemmeno per un istante dal patrimonio del donante indiretto (i genitori, nel caso di specie). È proprio tale circostanza a consentire la libera e tranquilla circolazione dell’elargizione ricevuta.