Il Codice del Terzo Settore, individuato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ha provveduto alla revisione e alla disciplina complessiva della normativa vigente in materia, individuando, per la prima volta, il confine del cd. Terzo Settore. Ai sensi dell’art. 4 del Codice, rientrano nella dizione Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”.
Gli Enti del Terzo Settore, per essere definiti tali, devono rispettare alcuni obblighi e requisiti.
Primo tra tutti, essi devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale senza scopo di lucro, senza distribuzione degli utili, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ma cosa si intende con “attività di interesse generale”? Il Codice del Terzo Settore sopra citato, predispone all’art. 5 un elenco di attività piuttosto ampio che gli enti del Terzo Settore possono svolgere, tra cui: interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale. L’elenco, tuttavia, si ritiene esaustivo ma non immutabile, lasciando aperta la possibilità di essere aggiornato in futuro, secondo le modalità ivi previste.
In secondo luogo, per poter utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore, gli enti stessi devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il RUNTS è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fondamentale per dare attuazione al Codice del Terzo Settore, e per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS). Attraverso l’iscrizione, viene garantita la pubblicità degli enti e degli elementi costitutivi degli stessi. L’iscrizione al RUNTS porta con sé la possibilità di accedere a diversi benefici, consente di acquisire la personalità giuridica, consente di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, e di accedere al 5 per mille; consente di beneficiare di contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni.