Comporta qualche incidenza sui diritti sociali la circostanza che il socio sia divenuto moroso? Quali sono i diritti del socio in mora?
Il socio fintanto che è moroso non può esercitare il diritto di voto. Almeno limitatamente alle azioni scoperte. Almeno nelle società per azioni, dove, atteso il principio di autonomia delle azioni, è possibile distinguere tra azioni integralmente liberate da quelle che non lo sono pur essendo in titolarità dello stesso socio. Situazione cui tipicamente si assiste ove la mora sol sia da circoscriversi ad un deliberato aumento e non già da farsi risalire alla parte originariamente sottoscritta in sede di costituzione. In breve, nei casi di mora parziale. Il diritto di voto, insomma, è sospeso solo limitatamente a quelle azioni per cui il socio è in mora e non necessariamente con riguardo al suo intero pacchetto azionario.
Trattasi, tra l’altro, di azioni solo occasionalmente prive del diritto di voto. Di quelle azioni che l’art 2368 III c.c. richiede vengano computate per la regolare costituzione assembleare. Resta per cui inderogabile il diritto di intervento del socio che pure sia moroso.
Prevale ormai l’idea secondo cui le medesime osservazioni possano ripetersi anche con riferimento alle società a responsabilità limitata.
E ciò varrebbe con riferimento:
- sia al trattamento che compete il diritto di intervento-voto del socio in mora. Il legislatore, a ben vedere, testualmente preclude al moroso di srl il diritto di partecipare alle decisioni dei soci. Tuttavia, basta a giustificare tale diversa espressione la riconosciuta possibilità di partecipare alle decisioni con metodi alternativi rispetto al sistema assembleare. Quelli, cioè, delle consultazioni scritte o del consenso espresso per iscritto;
- sia agli effetti della mora limitati alla sola parte di quota che effettivamente la subisca, nonostante il principio di unicità della quota.
Il consenso del moroso si rende addirittura necessario con riferimento ad ipotesi residuali in quanto straordinarie. Ad esempio, qualora la società intenda derogare al procedimento previsto per le operazioni di fusione e scissione.
Il legislatore nulla dice circa gli altri diritti patrimoniali ed amministrativi. Ma certo non si nega il diritto alla percezione degli utili.
Questi i diritti del moroso almeno fintanto che mantenga lo status socii. Ove, però, la vendita delle sue azioni non riesca a trovare luogo per mancanza di compratori, ci si dovrà confrontare con una diversa situazione: la dichiarazione della sua decadenza. Tale momento comporta per l’ex socio moroso, ormai escluso, la perdita di ogni diritto sociale.