L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con la conseguente assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore, è del tutto facoltativa. Tuttavia, l’iscrizione costituisce un requisito fondamentale per poter fruire delle agevolazioni fiscali, per poter accedere ai fondi riservati al Terzo Settore, e per poter accedere alle altre misure di sostegno previste dalla legge.
Al fine della corretta iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli enti devono rispettare i requisiti e predisporre la documentazione richiesta e prevista dal Codice del Terzo Settore.
Occorre, innanzitutto, procedere alla conformazione dell’atto costitutivo al dettato normativo dell’art 21 CTS, e precisamente indicando l’assenza di scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si intende perseguire, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite. Unitamente all’atto costitutivo, deve essere redatto lo Statuto dell’ente che intende richiedere l’iscrizione al RUNTS. Lo statuto deve prevedere le norme relative al funzionamento dell’ente, e costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. È importante segnalare che, qualora vi sia contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono queste ultime.
Per ottenere, insieme all’iscrizione al RUNTS, il riconoscimento della personalità giuridica, l’ente deve avere un patrimonio minimo non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e non inferiore a 30.000 euro per le fondazioni. Qualora tale patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. In assenza di altri riferimenti normativi, l’aggiornamento di tale perizia si intende riferita ad una data non anteriore a 120 giorni dalla data dell’assemblea che ha deliberato l’iscrizione al RUNTS e la conseguente assunzione della qualifica di ETS, in conformità a quanto previsto dall’art 42-bis, comma 2, codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle diverse massime del Consiglio Notarile di Milano.
Quale ulteriore documentazione necessaria, per gli enti che già esercitano l’attività da uno o più esercizi, riguarda la predisposizione dell’ultimo bilancio approvato, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione.