Incostituzionale riservare il diritto di prelazione, in caso di trasferimento dell’immobile in corso di costruzione in conseguenza di procedura esecutiva instaurata contro impresa costruttrice, al solo acquirente di immobili per i quali fosse già stato richiesto al momento dell’acquisto permesso di costruire, e non anche a chi acquisti “su carta”.
Così la Consulta con sentenza n. 43 del 24 febbraio 2022. Evidente il dietrofront della Corte costituzionale rispetto alla sua precedente pronuncia 2018 per cui si rimanda al precedente focus.
La norma incriminata sarebbe l’art 9 del d.lgs. 122/2005. Disposizione che, a ben vedere, riconosce la suddetta prelazione al prezzo definitivo raggiunto all’incanto al duplice presupposto che:
- La vendita coattiva avvenga in un momento successivo rispetto alla consegna dell’immobile all’acquirente;
- L’immobile sia da questi adibito ad abitazione principale per sé ovvero per il coniuge o, comunque, per un parente di primo grado.
Ebbene, ricorrendo entrambe le circostanze, il diritto di prelazione sorge ex lege. Di per sé. Così fa notare la Consulta. Ecco allora che non può non apprestarsi una pari protezione nei confronti di chi pure nutra un mero affidamento nella realizzazione dell’edificio. Del resto, il diritto inviolabile da tutelare sarebbe il medesimo. Quello all’abitazione. E tale resta invariato sia che l’acquisto si sia concluso dopo la richiesta di permesso di costruire, sia che la stipula fosse stata a questa antecedente. Anche le persone fisiche che acquistino prima della presentazione della domanda ad aedificandum meritano la medesima preferenza.
Precisando, tra l’altro, che si tratta, comunque, di un privilegio oneroso. L’acquirente ai fini della definitiva aggiudicazione di quello che è un edificio che già si è acquistato, è richiesto di un doppio esborso. Egli dovrà pagare per ben due volte il prezzo di acquisto. Solo così, e nella speranza, quanto meno, che l’incanto venga ad aggiudicarsi ad un prezzo ribassato rispetto a quello di mercato, questi evita il rischio di trovarsi fuori casa. Insomma, si sta disquisendo di una prelazione all’acquisto. Non di un diritto automatico a trattenere quanto già si ha.
In sintesi, diritto di prelazione anche a chi acquista immobili prima della domanda di premesso di costruire.
Resta fermo il differente trattamento per ciascuna delle due categorie di acquirenti a confronto quanto a tutto il restante pacchetto di tutele predisposto dal d.lgs. 122/2005. O almeno per ora.