Il ruolo del Notaio nella procedura di iscrizione al RUNTS

La procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, costituisce una fase delicata ed importante della vita dell’ente che intende acquisire la qualifica di Ente del terzo Settore ed il riconoscimento della personalità giuridica. 

All’interno delle diverse fasi necessarie per poter ottenere tali qualifiche, viene riconosciuto il ruolo fondamentale del Notaio, quale professionista incaricato dalla legge per constatare la regolarità sostanziale e la presentazione della domanda d’iscrizione al RUNTS. 

L’art 22 del CTS, infatti, prevede la competenza del Notaio alla presentazione dell’istanza nelle seguenti fattispecie: 

  • per gli enti di nuova costituzione, i quali, con l’iscrizione al RUNTS, unitamente alla qualifica di ETS, intendano acquisire anche la personalità giuridica;
  • per gli enti già dotati di personalità giuridica che intendano acquisire la qualifica di ETS;
  • per gli enti già iscritti al RUNTS ma privi della personalità giuridica, che intendono acquisirla;
  • per le associazioni non iscritte al RUNTS e non riconosciute, che intendano acquisire insieme alla qualifica di ETS, anche la personalità giuridica.

In questi casi, il Codice del Terzo settore attribuisce al Notaio che ha ricevuto la delibera, il compito di verificare l’atto costitutivo e lo statuto, con tutte le indicazioni previste e trattate nel precedente articolo, insieme alla verifica della sussistenza del patrimonio minimo (euro 15.000 per le associazioni ed euro 30.000 per le fondazioni). 

Con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, nel caso in cui si tratti di un ente già operativo, è necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell’ente non presenti passività tali da annullare l’attivo di cui si dimostri l’esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere le scritture contabili e la relazione giurata redatta dal revisore legale nel caso in cui il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro. 

In conformità con le recenti massime del Consiglio Notarile di Milano, l’aggiornamento di detta perizia dovrà fare riferimento a data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea. Qualora dalla perizia risultasse un patrimonio inferiore ad euro 15.000, resta ferma la possibilità di integrare il patrimonio minimo mediante versamento in denaro o mediante apporto di beni diversi dal denaro da parte degli associati, il cui valore dovrà risultare da relazione giurata. 

Non si ritiene, invece, che sia richiesta al Notaio alcuna specifica attestazione, in relazione all’esecuzione delle suddette verifiche, considerando che costituiscono il necessario presupposto per la conseguente presentazione dell’istanza. Tale conclusione è indirettamente confermata dall’obbligo previsto per il Notaio, che non ritenga presenti le condizioni per l’iscrizione al RUNTS, di astenersi dal depositare l’atto e richiedere l’iscrizione, dandone motivata comunicazione nel termine di 30 giorni ai fondatori o agli amministratori.

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