Non solo i soggetti incapaci o parzialmente tali hanno la possibilità di stipulare atti notarili. Anche i minorati. Definizione pronta ad accogliere anche chi sia interamente privo dell’udito. L’ordinamento, tra lo altro, predispone un sistema idoneo a colmare quello iato comunicativo che si interpone tra pubblico ufficiale, eventuali altre parti e colui che sia affetto da sordità.
Si accedano i riflettori sull’articolo 56 della Legge Notarile.
Il fatto che il soggetto sia sordo comporta il necessario ricevimento dell’atto alla presenza dei testimoni? Non necessariamente. L’assistenza dei testimoni sarà solo opportuna.
Ma quando un soggetto può dirsi sordo ai sensi della legge notarile? Vi rientra chi riesce a sentire ma solo avvalendosi dell’ausilio di apposito apparecchio acustico? Niente affatto. Tale rimedio è già di per sé sufficiente perché questi sia in grado di dialogare con i propri interlocutori. E se dovesse essere quasi interamente privo dell’udito? Una recentissima pronuncia della Cassazione sembra essersi occupata di tale ipotesi, consigliando prudenzialmente l’applicazione dell’art 56 della L. n 89/1913 anche a chi senta poco. Le medesime accortezze si estendono, dunque, a chi abbia gravissimi problemi di udito, mentre, in caso di sordastro sarà sufficiente un tono di voce più elevato per risolvere ogni impasse. A nulla rileva, invece, se la menomazione sia cronica e definitiva. Sol importa che la sordità, ancorché temporanea, sussista al momento del rogito. Ad ogni modo, la ricorrenza di tale minorazione dovrà provenire su dichiarazione di parte, esorbitando dalle funzioni notarili. Assodata la sordità del comparente, occorre distinguere due fattispecie, la seconda delle quali interessata dalla riforma Cartabia:
a) Se il sordo sa leggere, questi dovrà personalmente leggere l’atto ed il notaio attesterà tale fatto, mediante apposita menzione.
b) Se il sordo, invece, non sapesse o comunque di fatto non potesse leggere, dovrà intervenire in atto un interprete nominato con decreto del presidente del tribunale. Questi dovrà prestare giuramento di fedelmente adempier il suo ufficio. Avere requisititi richiesti per essere testimone, pur potendo rientrare tra i parenti e gli affini del sordo. Così che il notaio leggerà l’atto e questo verrà a sua volta comunicato a segni e gesti dall’interprete al sordo. E, più in generale, tutte le dichiarazioni a lui rivolte si intenderanno fatte a mezzo dell’interprete.
In tale circostanza, inoltre, risultano indispensabili i testimoni. Due nella normalità dei casi. Addirittura quattro nel caso in cui l’atto che si vada stipulando sia un testamento pubblico.