Il Trust inter vivos in funzione successoria 

L’istituto del Trust consente grande flessibilità in ordine alla sua costituzione e regolazione. Il disponente, infatti, può procedere all’istituzione del trust mediante atto inter vivos, prevedendo che l’attribuzione dei beni ai beneficiari avvenga solo al momento della morte dello stesso costituente. Tale fattispecie di trust è stato protagonista di diversi contrasti circa la natura dello stesso, quale negozio inter vivos o mortis causa. A tal proposito si è pronunciata la Corte di Cassazione, prima con ordinanza n. 18831 del 12 luglio 2019, e poi con la successiva ordinanza n. 5073 del 17 febbraio 2023, affermando che il trust istituito al fine di trasmettere i beni conferiti ai relativi beneficiari al momento della morte del disponente, non abbia natura di un atto a causa di morte bensì quella di un atto tra vivi. Il trust, in questo caso, non comporta una “devoluzione mortis causa di sostanze” del disponente, ma risulta essere costituito con atto inter vivos attraverso il quale si realizza un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee. Il trustee ha il compito fiduciario di gestire e amministrare i beni ricevuti dal disponente e di devolverli ai beneficiari al momento della cessazione del trust. Tali beneficiari acquisteranno il patrimonio del trust direttamente dal trustee e non in forza di successione mortis causa del disponente defunto.Ecco che il decesso del disponente, non costituisce la causa della trasmissione patrimoniale ai beneficiari del trust, ma rappresenta un mero termine che individua il momento di esecuzione dell’attribuzione finale. La causa della trasmissione patrimoniale, infatti, non coincide con la morte del de cuius, ma con l’istituzione del trust ed il conseguente obbligo per il trustee di trasmettere i beni ai beneficiari nel momento in cui il trust cessa, ossia al momento della morte del disponente.

Diversa fattispecie si configura nel caso in cui il disponente, a mezzo testamento, decida di conferire i beni del suo patrimonio in trust. In questo caso l’effetto segregativo si perfeziona solo al momento del decesso del testatore, cosicché il disponente potrà rimanere nella titolarità dei beni fino al momento dell’apertura della successione. In questo senso si può notare una differenza fondamentale con la precedente fattispecie, ossia la soggezione dei beni alle vicende patrimoniali e personali dello stesso disponente fino alla sua morte. Il trust così delineato consente grande flessibilità di scelta da parte del disponente fino all’ultimo momento, potendo modificare i beni da conferire in trust e, in generale, l’intera disposizione testamentaria con la revoca del testamento, con la modifica dello stesso o attraverso un nuovo testamento, fino al momento della sua morte.All’apertura della successione, sui beni conferiti in trust non si aprirà la comunione ereditaria, ma seguiranno le volontà del de cuius, ossia il trasferimento automatico dei beni in trust, e la conseguente amministrazione degli stessi dal trustee, il quale procederà alla trasmissione finale solo una volta decorso il termine individuato dal disponente nell’atto istitutivo.

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