Accettazione di eredità con beneficio di inventario. Generalmente una scelta volontaria. Valida, tra l’altro, a dispetto di qualsivoglia divieto eventualmente disposto dal testatore. Talvolta, ma trattasi di casi del tutto isolati ed eccezionali, una modalità imposta per legge. È il caso dei minori, tanto sotto la responsabilità genitoriale quanto sotto tutela ed emancipati, degli interdetti e degli inabilitati, limitando la rassegna alle sole persone fisiche. Non è certo un caso se tutte le ipotesi al vaglio riguardino soggetti bisognosi di misure di protezione. Tale imposizione è invero volta e predisposta a una loro maggiore tutela.
Che ne è del beneficiario di amministrazione di sostegno? Stante l’assenza di obblighi di legge, questi conserva piena capacità di agire. A lui quindi la libertà di accettare eredità devolutagli in maniera pura e semplice, a meno che non sia il decreto di nomina a imporre a suo carico un’accettazione beneficiata ovvero a prevedere l’estensione degli effetti tipici dell’interdetto o dell’inabilitato.
Ebbene, gli atti dispositivi di beni appartenenti a un’eredità beneficiata necessitano di una previa autorizzazione da parte del Tribunale del luogo ove la successione si è aperta pena la decadenza, vale a dire la perdita di suddetto beneficio. Questa autorizzazione, ai sensi dell’art 747 cpc, per il caso di soggetti incapaci è rilasciata previo parere del giudice tutelare.
Ecco, la riforma Cartabia si inserisce anche in questa dinamica. Potrà oggi rivolgersi allo stesso notaio rogante l’atto di alienazione avente a oggetto beni ereditari per il rilascio della relativa autorizzazione.
Sì al doppio binario anche quanto all’autorizzazione ai sensi dell’art 747 cpc. Disposizione, tuttavia, che esce illesa dalla riforma rispetto al suo tenore originario. Ed è proprio ciò a fare ritenere che l’iter ordinario, che si svolga, cioè, con l’autorizzazione giudiziale, debba continuare a passare attraverso l’autorizzazione del tribunale delle successioni.
L’alternativa, insomma, si pone tra notaio e tribunale. Non già tra notaio e giudice tutelare.
Piuttosto, solo se l’autorizzazione venga richiesta al notaio, viene definitivamente superata l’antinomia tra art 320 c.c. e 747 cpc. Il notaio viene considerato competente ad adeguatamente valutare sia gli interessi dell’incapace, sia quelli dei creditori ereditari. Un tratto a penna è stato sufficiente per porre fine all’annoso dibattito.
Il notaio, nel rilasciare detta autorizzazione, potrà assumere informazioni presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto. Infine, ma non da ultimo, nell’ipotesi in cui l’alienazione interessi un bene oggetto di un legato, dovrà essere sentito il legatario.