La procedura di iscrizione al RUNTS

Il procedimento di iscrizione al RUNTS segue due percorsi diversi sulla base della del soggetto legittimato alla presentazione della domanda. 

In presenza di enti senza personalità giuridica e che non intendano conseguirla, la presentazione della domanda d’iscrizione è effettuata dal legale rappresentante dell’ente oppure, su delega di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce, in conformità a quanto previsto dall’art 47 del Codice del Terzo Settore. Unitamente alla domanda, devono essere allegati l’atto costitutivo, lo statuto e, per gli enti già costituiti, l’ultimo bilancio approvato, insieme alle copie dei verbali assembleari recanti la delibera di approvazione. In questo caso, i poteri istruttori si posizionano in capo all’Ufficio del RUNTS, che accerterà in primis la regolarità formale dell’istanza, controllando la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata. Successivamente dovrà accertare il profilo di legittimità, ossia la sussistenza delle condizioni previste dal Codice ai fini dell’iscrizione, ed in particolare la conformità delle regole statutarie dell’ente alle norme inderogabili del Codice. 

Con riferimento, invece, alle previsioni di cui all’articolo 22 del CTS, la presentazione dell’istanza compete esclusivamente al Notaio, al quale spetta la verifica di legittimità dei requisiti previsti ed analizzati nel precedente articolo. All’Ufficio del RUNTS spetta esclusivamente il controllo della regolarità formale, ossia la completezza e correttezza dell’istanza. 

Qualora, all’esito del controllo da parte del Notaio, questi abbia ritenuto mancanti i presupposti per l’iscrizione, dovrà darne comunicazione motivata agli amministratori, esplicitando le ragioni per le quali il professionista non abbia ritenuto di procedere ai sensi dell’articolo 22 CTS. Tale comunicazione dovrà essere allegata alla richiesta di iscrizione eventualmente presentata dal legale rappresentante. In questo caso si ritiene del tutto pacifica la piena competenza istruttoria in capo all’ufficio del RUNTS in ordine alla verifica del possesso dei requisiti dell’ente. 

A seguito della presentazione dell’istanza, al termine delle opportune verifiche, se la domanda risulta corretta e completa, l’ufficio competente iscrive con apposito provvedimento l’ente richiedente nella sezione del RUNTS entro 60 giorni. Nel caso in cui la domanda risulti non corretta o incompleta, sempre nel termine di 60 giorni, l’ufficio invita l’ente a completare, integrare o rettificare la domanda, entro un termine non superiore a 30 giorni. Alla scadenza del termine assegnato, l’ufficio competente dispone di ulteriori 60 giorni per procedere all’iscrizione oppure per comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, e determinando così la conclusione del procedimento. Qualora non sia stato emesso alcun provvedimento da parte dell’ufficio nei termini previsti, si applica il meccanismo del “silenzio assenso” e, di conseguenza, la domanda di iscrizione si ritiene accolta.

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