L’usucapione è per definizione un modo di acquisto della proprietà a titolo originario. E su questo non si dubita. Ma l’usucapione di un bene è in grado al tempo stesso di comportare la liberazione del bene medesimo da eventuali diritti altrui? In parole semplici, è questo il discusso effetto liberatorio della usucapione, noto sotto l’espressione latina della c.d. usucapio libertatis.
A ben vedere, tale riflessione si pone solo per quei diritti dei terzi che:
- Vengano a costituirsi in pendenza del compimento dell’usucapione. Infatti:
- La costituzione di un diritto reale, manente il compimento dell’usucapione, non comporta interruzione del possesso ed inoltre
- Un diritto reale che fosse sorto prima ancora che la condotta dell’usucapiente avesse principio, a maturata usucapione, sarebbe comunque prescritto per non uso ventennale.
- E non vengano materialmente esercitati dal titolare. Un esercizio effettivo, a titolo esemplificativo, del godimento tipico dell’usufrutto, al massimo potrebbe consentire di usucapire la nuda proprietà del bene.
Da sempre si è assistito al dialogo tra:
- Tesi sostenitrici dell’impossibilità per l’usucapione di comportare liberazione dai vincoli, insistendo sulla non applicabilità del disposto di cui all’articolo 1153 II c.c con riferimento ai beni immobili. D’altronde, l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà, non già di estinzione dei diritti reali. Per cui, usufrutto o ipoteca, entrambe permarrebbero anche dopo l’acquisto c.d. “per possesso”;
- Tesi che, invece, riconoscono un effetto liberatorio. Ma al contempo lo circoscrivono alle sole ipotesi in cui la condotta dell’usucapiente risulti incompatibile con l’esercizio del diritto altrui. Insomma, l’usucapione farebbe acquisire il diritto esattamente negli stessi termini e con le stesse caratteristiche con cui è avvenuto il possesso. Si estinguerebbe allora l’usufrutto, attesa l’evidente incompatibilità con il possesso ad usucapionem. Una diversa considerazione andrebbe svolta con riguardo alle ipoteche, che, invece, riuscirebbero a permanere.
Una recente Cassazione, la n 29325/2019, ha invece avuto modo di stabilire che l’usucapione comporta sempre estinzione di ogni diritto iscritto o trascritto contro il precedente proprietario del bene. Senza in ciò scomodare alcun presunto effetto liberatorio. Quanto piuttosto, in virtù dell’efficacia retroattiva dell’usucapione. Gli effetti dell’usucapione si fanno, cioè, risalire al tempo stesso in cui il possesso ha avuto inizio. Usufrutto e ipoteca che sia, verrebbero entrambe spazzate via.