Tirando le somme dal precedente articolo, sono le azioni tipicamente successorie a dar causa all’instabilità della circolazione dei beni di provenienza donativa.
Tema caldo e dal vigoroso incremento è proprio quello delle rinunce alle predette azioni. Rinunce che concretizzano un primo valido espediente per fugare le prospettate criticità. Prevenendone l’origine. A cosa di preciso possono rinunciare i legittimari, o potenziali tali, per cercare di venire incontro all’esigenza di favorire la commerciabilità dei beni donati? Si possono distinguere tre diverse rinunce:
- Rinuncia all’azione di riduzione: sicuramente la più invasiva. Suoi effetti sono l’impossibilità, al contempo, di poter dichiarare l’inefficacia delle donazioni lesive, nonché di riprendere il bene sia verso il donatario sia verso i terzi ove la res dovesse essere stata alienata. Limite: è effettuabile soltanto dopo la morte del donante. È richiesto, inoltre, il suo compimento da parte di tutti i legittimari.
- Rinuncia alla sola azione di restituzione presso eventuali terzi acquirenti: resta ferma la possibilità di aggredire la donazione, così come quella di recuperare il bene se rimasto nel patrimonio dell’originario donatario, ovvero di ottenerne l’equivalente monetario in caso di avvenuta alienazione. Da sempre è indiscussa la fruibilità di tale sistema dopo la morte del donante. Tuttavia è recentemente invalsa la prassi di effettuare rinunce alla restituzione mediante intervento del legittimario nello stesso atto di donazione. Dunque ben prima dell’apertura della successione del donante proprio al fine di rendere stabile l’acquisto nei confronti di qualsiasi avente causa del donatario. Per il prodursi degli effetti liberatori e positivi non occorre in tal modo attendere lo spirare del ventennio.
- Rinuncia all’opposizione: l’effetto immediato è la preclusione della facoltà di sospendere per ulteriori vent’anni il termine per agire in restituzione. Ne conseguirà però altresì l’impossibilità di agire in restituzione verso i terzi al decorso del ventennio. Potrebbe esser lo strumento adatto per tranquillizzare gli aventi causa, considerata la possibilità che tra potenziali legittimari e donatari intercorrano buoni rapporti. All’esatto opposto rispetto alla rinuncia che abbia ad oggetto l’azione di riduzione, si può disporre del proprio diritto di opposizione, rinunziandovi, contestualmente alla donazione o con separato atto successivo. Insomma, solo e fintanto che il donante sia in vita.