Legittima: tutela immediata e tutela da azionare

Contenzioso in materia ereditaria. Sempre più diffuso oggigiorno. Tra le tante, vien sovente a lamentarsi la lesione della legittima. È certamente importante domandarsi se effettivamente si sia ottenuto per successione quanto spettante per legge. Specie se si è legittimari. Si è già avuto modo di curare dei contratti mediante i quali i legittimari possono ottenere ristoro innanzi a un pregiudizio asserito. Detti negozi, noti come accordi di reintegra della legittima, sol riguardano le disposizioni riducibili. Quelle, cioè, ricevibili ed eventualmente dichiarabili inefficaci a seguito dell’apertura della successione mediante impugnativa.

Talvolta l’ordinamento prevede, però, un diverso meccanismo a tutela dei legittimari. Un sistema protettivo che scatta di per sé prima ancora che la lesione possa accertarsi. O per meglio dire: senza che sorga necessità di verifica alcuna. “Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari”. Categorico. Netto. Così l’articolo 549 c.c.. Dunque nel testamento non può inserirsi alcun carico su chi sia istituito erede nella mera quota di legittima. Ove l’atto di ultima volontà venga redatto per Notaio, sarà questi a rendere edotto il disponente dell’irricevibilità del peso. Ma allora ricorrendo ad un testamento olografo si riuscirebbe, invece, a evitare tale divieto? Niente affatto. Ogni disposizione che vi contravvenga si considera come non apposta. Dunque tout court nulla, in quanto in ogni caso lesiva dei diritti del riservatario.

Sorge spontaneo interrogarsi sui motivi di tale diverso trattamento rispetto alle disposizioni solo riducibili in giudizio. La ragione si individua in ciò che detti pesi accedono alla legittima immediatamente diminuendola di valore.

Non resta che chiarire cosa rientri nel novero di pesi e condizioni aldilà dell’evidenza letterale. Sicuramente i debiti di cui il legittimario sia gravato in eccedenza rispetto alla quota in cui sia istituito erede.

E i legati? Se eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre sono di base riducibili. Un diverso discorso va fatto per il legato posto a carico del mero legittimario. In questo caso, il lascito è disposizione strutturalmente autonoma che pesa sulla legittima indipendentemente da quanto questi abbia ricevuto in vita. Viene perciò attratto nell’ambito di applicazione del divieto in disamina.

Al contrario, torna ad essere solo riducibile il lascito che si ponga a carico dell’intera eredità, quand’anche in essa sia ricompreso un mero legittimario. Ovvero a carico di un solo legittimario istituito erede in quota maggiore rispetto alla sua riserva.

Per la Cassazione n. 18561/2021, insomma, il legato gravante su un legittimario è nullo soltanto ove direttamente vada a toccare la sua legittima.

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