Legittimario: attribuire qualcosa a tutti (tranne a lui) o… direttamente escluderlo?

Si è avuto modo di parlare dell’ammissibilità della diseredazione in generale. Ma attenzione. Le carte in tavola cambiano, se il soggetto che si intenda diseredare sia un legittimario. E già perché qui il problema non è tanto, o meglio, non è solo quello relativo alla diseredazione quale clausola meramente negativa. Quanto il raffronto con il principio di ordine pubblico per eccellenza in ambito successorio: l’intangibilità della legittima. Ecco allora che diseredare un legittimario, tra chi ne sostiene la riducibilità e chi addirittura la nullità della relativa disposizione, non consente certo di fare sonni tranquilli.

Chi abbia diritto alla quota di riserva può tutt’al più escludersi dalla quota disponibile. Una diseredazione dalla disponibile è limitata alla sola eccedenza rispetto alla legittima, che così non vien toccata.

Un effetto che si avvicina a quello che si otterrebbe con la diseredazione, potrebbe solo crearsi indirettamente nei confronti di un legittimario.

Ad esempio, disponendo a titolo universale dell’intero asse a favore d’altri con successivo fascio di sostituzioni a catena. Ma deve esser chiaro che per quanto il risultato possa avvicinarsi, si sta in realtà facendo un qualcosa di diverso. Un qualcosa che, a ben vedere più si avvicina alla pretermissione del legittimario. Questi, più semplicemente, non viene affatto contemplato nell’atto di ultima volontà. Del resto, pretermissione e diseredazione sono animate dalla stessa volontà. Nel primo caso taciuta. Solo desunta. Nel secondo vi è data espressione. Solo la diseredazione è, però, idonea ad eliminare in toto la chiamata ex lege. Con la pretermissione, il legittimario sarebbe, invece, comunque beneficiario dell’eventuale successione legittima che dovesse aprirsi a suo favore.

Conclusione, quest’ultima, che si ritiene preferibilmente debba valere anche qualora si disponga di un legato in sostituzione di legittima. Per quanto da taluni considerato alla stregua di una diseredazione implicita.

Unica ipotesi eccezionale e del tutto isolata in cui il legislatore stesso si sarebbe spinto fino al punto di riconoscere validità ad una volontà diseredativa di un legittimario è quella contemplata dall’art 448 bis cc. Solo si potrebbe escludere dalla successione il genitore che si sia reso responsabile per fatti che ne abbiano comportato la decadenza della responsabilità genitoriale senza integrarne l’indegnità.

Nulla centra con la diseredazione di un figlio il disconoscimento di paternità del medesimo. Il disconoscimento è del tutto avulso dal fenomeno successorio. Trattasi dell’azione esercitabile da chi intenda fare accertare dal giudice la mancata sussistenza di alcun rapporto biologico con il presunto figlio nato in costanza di matrimonio.

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