Come, dunque, deve muoversi una società in concordato preventivo che abbia in animo di modificare il proprio statuto? Occorre in primis distinguere a seconda che l’operazione sia già ricompresa o meno all’interno del piano concordatario. Quindi:
- Se la modificazione statutaria è prevista nel piano di concordato preventivo, non solo per la produzione dei suoi effetti occorrerà attendere l’avvenuta omologazione, per cui saranno sospensivamente condizionati alla stessa. Ma, anzi, sarebbe proprio e direttamente il tribunale, come visto, con la sentenza di omologa a modificare lo statuto. Gioco forza, il legale rappresentante della società non necessiterà di alcuna previa autorizzazione giudiziale. Si ricorda, tra l’altro, come in questa ipotesi, laddove la modifica statutaria fosse una fusione, una scissione, ovvero, ancora una trasformazione eterogenea addirittura l’opposizione di cui agli articoli, rispettivamente, 2503 e 2500 novies c.c. sarebbe sostituita dall’opposizione all’omologa, cioè all’intero piano di concordato preventivo. Considerazione che sembra poter valere con riguardo a tutti i creditori sociali. Persino quelli successivi al deposito della domanda di accesso al concordato nel Registro delle imprese e quelli delle altre società partecipanti all’operazione straordinaria.
- Diversa la situazione ove la modifica di statuto non rientri nel piano concordatario. In tal caso, invero, sarà l’assemblea della società a potere deliberare, tra l’altro in maniera pura, cioè, totalmente scevra da condizionamenti la relativa delibera. Al rappresentante legale della società, tuttavia, è richiesto, per il relativo intervento nell’adunanza preordinata a tale operazione, una previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Segnatamente, occorrerà avere un particolare riguardo nell’andare ad individuare l’autorità giudiziaria competente cui rivolgersi sulla base della fase della procedura in essere al momento in cui si intenda assumere tale decisione. Il riferimento ancora una volta va al D.lgs. 14/2019 dal quale si evince che:
- Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e fino al decreto di apertura, l’autorizzazione dovrà provenire dal tribunale, con la specifica che trattasi di atto urgente;
- Successivamente al decreto di apertura del concordato preventivo e fino all’omologazione, competente è, invece, il giudice delegato, il quale si esprimerà su parere del commissario giudiziale;
- Infine, a seguito dell’omologazione del concordato, non servirà più previa autorizzazione. L’attività viene, comunque, posta in essere sotto il controllo e la sorveglianza del commissario giudiziale.