Mai come in questi ultimi anni, il legislatore è intervenuto a più riprese ritoccando il sistema di amministrazione. Tanto in Spa, quanto in S.r.l.. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dlgs 183/2021, di recepimento della direttiva UE 1151/2019, dal 14 dicembre 2021 in vigore una nuova dichiarazione preventiva ai fini della nomina degli amministratori di società di capitali. L’art 6 del decreto aggiunge al I° co dell’art 2383 c.c., dettato in tema di Spa, un ultimo periodo: “La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea.”
Le S.r.l. non sono certo da meno, grazie all’espresso richiamo reso dal II° dell’art 2475 cc. all’art 2383 c.c.. Relatio oggi estesa altresì al suo I° comma.
Chi ha interesse a diventare amministratore in una società di capitali è ora tenuto a presentare alla società una dichiarazione in cui attesta l’assenza di cause di ineleggibilità e di interdizione nei termini cui sopra. La nomina deve, anzitutto, essere “preceduta“ da tale dichiarazione. Il riferimento è inequivocabilmente ad una dichiarazione preventiva. Di qui il carattere di obbligatorietà ai fini della legittimità dell’assunzione stessa dell’incarico. Non potrà rendersi per la prima volta nella occasione di nomina. A nulla rileva l’eventuale presenza in atto del soggetto che tale carica vada a rivestire. Questi, al massimo, non potrà che confermare la dichiarazione già fornita e riportata nel contesto assembleare per bocca del presidente.
Non altrettanto espressamente richiesta, invece, una forma scritta di supporto a tale dichiarazione. Ma, ai fini probatori, è auspicabile che lo sia. D’altronde, il termine “presentazione” dà man forte un’interpretazione in tal senso orientata. Anzi, la disposizione sembra quasi alludere ad un tenore letterale ben preciso da riportarsi in atto. Anche se, a ben vedere, discutibile riconoscerne gli estremi di un autentico obbligo di menzione formale.
La novità deve applicarsi tanto in sede atto costitutivo, quanto di verbale assembleare che disponga la nomina di nuovi amministratori o la sostituzione di quelli in carica. Anche la trasformazione è sede utile. Pure se dovessero confermarsi nell’incarico le medesime persone dacché, comunque, si sta ricostituendo l’organo amministrativo. Benché non inclusi esplicitamente, è presumibile ritenere che il medesimo obbligo valga anche per la nomina dei liquidatori. D’altronde, sistema vuole che si applichi loro la medesima normativa dettata in tema di organo amministrativo, nei limiti della compatibilità. Lo stesso ragionamento può ripetersi in caso di revoca dello stato di liquidazione.
Già prevista una specifica minuta relativa alla scrittura da fare pervenire alla società. Tuttavia, specie nei primi mesi di applicazione della novella, sarà il notaio a ergersi propulsore per l’effettiva applicazione e rispetto della norma predisponendo il relativo modulo.