Ora in vigore il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Conto alla rovescia terminato. Quest’estate si è assistito al tramonto della legge fallimentare nell’ordinamento concorsuale italiano. D’ora in avanti, bandite tutte le espressioni quali “fallimento”, “fallito” nonché “procedura fallimentare”. Sostituite con l’espressione di “liquidazione giudiziale”. Dopo ormai cinque anni dalla legge delega n. 155/2017, il 15 luglio 2022 è definitivamente entrato in regime il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Al via il doppio regime: resta la legge fallimentare per le procedure già e ancora pendenti. Le novità del testo definitivo del D.lgs. 14/2019, interessano i soli ricorsi depositati, necessariamente con modalità telematica, dalla data riportata. Il D.lgs. 83/2022, in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, dà avvio alla riforma.

La finalità è favorire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese.

Stimolarle ad affrontare la crisi prima che raggiunga stadi patologici estremi. Il cuore della riforma è il sistema di allerta. Centrali le nuove misure idonee a rilevare tempestivamente la presenza di uno stato di crisi sì da intervenire ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata della crisi. È questa ora la stabile figura di regolazione alternativa e preventiva rispetto a quella giudiziaria, volta a ristrutturare entrambe, crisi ed insolvenza. Lo strumento è attivabile a richiesta dell’imprenditore senza limitazioni dimensionali. Qualsiasi imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario, rivolgendosi alla camera di commercio di riferimento del proprio territorio, può richiedere la nomina di un esperto indipendente. A questi l’incarico di agevolare le trattative dell’imprenditore finalizzate al superamento della criticità.

Altra novità del Codice è data dal concordato semplificato.

Soluzione di natura liquidatoria. Via d’uscita da quelle situazioni in cui le procedure attuate dall’imprenditore non abbiano dato esiti di tipo negoziale, da attuarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale prodotta dall’esperto indipendente.

Ancora si segnala l’impossibilità da parte dei creditori, nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione.

È ben vero che alcune disposizioni sono già entrate in vigore sin dal 16 marzo 2019. E tra queste si segnalano quelle a tutela degli acquirenti degli immobili da costruire.

Molte, però, quelle ancora da attuare. Nonostante la lunga vacatio legis, tocca attendere il 31 dicembre 2023 quanto ai nuovi sistemi di allerta per quanto ormai siano stati codificati i segnali alla cui presenza occorrerà avviare il monitoraggio ed attuare le opportune contro misure.

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