Proseguendo ora in ordine cronologico con la rassegna dei vari decreti che si sono susseguiti in questi mesi, sarà quest’oggi sotto osservazione il D. l. 23/2020, meglio noto sotto il nome di Decreto Liquidità. Punto focale di interesse saranno le disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale di cui all’art 6.
Il decreto offre la facoltà di sospendere l’assunzione dei provvedimenti di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento delle società in caso di maturazione di perdite rilevanti per gli esercizi sociali che si chiudano nel periodo compreso tra il 9 aprile, data di entrata in vigore del decreto, ed il 31 dicembre 2020, preferibilmente prescindendo dalla data in cui la perdita tragga origine. È stop transitorio all’obbligo di ripianamento perdite mediante riduzione e ricapitalizzazione. Si assiste ad un disinnesco degli ordinari meccanismi legali divenuti nell’attuale contesto emergenziale eccessivamente onerosi, oltreché non indicativi di una reale situazione patologica delle società coinvolte.
Quanto detto, ad ogni modo, non esime gli amministratori dall’osservanza dell’obbligo di convocazione senza indugio dell’assemblea cui sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società, corredata dalle osservazioni dell’organo di controllo ed in cui dar conto dei fatti di rilievo successivamente avvenuti. In detta sede sarà legittima l’adozione di provvedimenti ritenuti opportuni.
La norma richiede alcune considerazioni di stretta esegesi soprattutto al fine di una sua applicazione pratica. Anzitutto, è bene precisare che è il mero obbligo di procedersi a riduzione del capitale ad essere venuto meno. È dunque rimessa al cospetto della volontà della società la decisione di eventualmente non avvalersi di questa misura dall’intento nobile e di procedere ordinariamente con la riduzione, come se nulla fosse cambiato. Del pari, potrà procedersi alla contestuale ricapitalizzazione, ovvero direttamente ad un aumento a pagamento del capitale sociale, come già consentito per prassi praeter legem, così come alle altre operazioni straordinarie con effetti sul capitale. L’espunzione dell’obbligo di riduzione del capitale sociale libera il campo da eventuali ostacoli ad operazioni utili a rafforzare le casse sociali e ad accrescere le risorse strumentali alla proficua continuazione aziendale.
Nonostante l’imminente e ravvicinato dies ad quem della disciplina contingente, la norma lascia intravvedere il 2021 come anno “di grazia” ulteriore per ogni situazione di perdita oltre il terzo che si trascini dal 2020.
Si vedranno i riflessi del Decreto Liquidità anche nell’anno a venire.