Un cattivo titolo di acquisto. Così sovente viene dipinta la donazione. Ma come è possibile che l’atto gratuito per eccellenza, mosso da spirito di liberalità si colori di connotati tanto negativi? Scopriamone assieme rischi e problematiche sottese, così da evitare che la scelta di un negozio così fiscalmente vantaggioso e idoneo a soddisfare le più sentite esigenze di pianificazione patrimoniale specie in ambito successorio, finisca per rivelarsi controproducente.
Stipulando una donazione, il donatario, che si intenderebbe beneficiare, viene invece esposto, dall’apertura della successione del donante e per dieci anni, all’azione di riduzione da parte dei legittimari di quest’ultimo. La ragione va ricercata nella tutela che il diritto successorio accorda ai legittimari potenzialmente lesi. Questi, cioè, esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, possono attaccare le donazioni per il valore eccedente la quota di cui il donante poteva disporre. A nulla rileva la situazione di fatto già creatasi.
E il medesimo rischio si trova a essere condiviso perfino dai terzi aventi causa del donatario. Invero, ove quest’ultimo abbia ad altri alienato quanto oggetto di donazione, a seguito dell’infruttuosa escussione del suo patrimonio, i legittimari potranno rivolgersi finanche ai successivi acquirenti. Solo trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, l’acquisto fatto dal terzo riuscirà a stabilizzarsi, venendo meno il diritto del legittimario di agire contro di lui per la restituzione del bene donato.
Sempreché non vi sia stata opposizione alla donazione. Termine che indica l’eventuale ulteriore sospensione ventennale degli effetti di stabilizzazione riconosciuta a una ristretta cerchia di soggetti fintanto che il donante è in vita. Rimedio che mostra tutta la sua utilità per il caso in cui il termine dei venti anni rispetto alla trascrizione della donazione dovesse maturare durante la vita dello stesso donante. In sintesi, chi ha acquistato un bene di provenienza donativa può correre il rischio che il legittimario leso recuperi il bene. Si comprende pertanto la difficoltà di riuscire a vendere quanto ricevuto per donazione.
Eppure è un’altra la conseguenza ancor più avvertita. Ovverossia, la difficoltà di ottenere finanziamenti dalle banche, con garanzia reale sull’immobile donato. In conseguenza della riduzione, gli immobili sono infatti restituiti liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario li abbia medio tempore gravati.
Emergono, insomma, non poche criticità nella circolazione immobiliare di provenienza donativa. Circolazione in concreto paralizzata dacché il terzo rimane esposto alle pretese dei legittimari del donante con conseguente instabilità dell’acquisto sino alla prescrizione dei rimedi successori potenzialmente esperibili. Si giustificano così la diffidenza all’acquisto nonché la ferma resistenza degli istituti di credito a concedere mutui ipotecari garantiti su tali beni.