Per una migliore comprensione di questa nuova tipologia di scissione introdotta dal legislatore, è importante conoscere gli aspetti condivisi con la scissione ordinaria.
Anzitutto, stessa la regola per il caso in cui le società partecipanti siano in stato di liquidazione. Infatti, come previsto per la scissione tradizionale, anche la scissione mediante scorporo non potrà effettuarsi da società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo.
Altro punto di contatto attiene al momento in cui si assiste alla produzione degli effetti. Anche la scissione mediante scorporo avrà effetto dal giorno dell’iscrizione della beneficiaria nel registro delle imprese.
Ancora. Taluni individuano un ulteriore comune denominatore nella riduzione da 60 a 30 dei giorni riconosciuti ai creditori sociali per l’esercizio del diritto di opposizione nel caso in cui alla scissione non partecipino società azionarie. Ciò rappresenterebbe un’indubbia semplificazione sia dal punto di vista temporale che procedimentale. Tuttavia, non può tacersi il consolidato l’orientamento secondo cui nella scissione senza S.p.a i giorni per l’opposizione rimarrebbero 60 non potendosi effettuare dei troppo sbrigativi parallelismi con la fusione.
Veniamo, infine, ad una rapida analisi di alcune questioni applicative che il nuovo istituto presenta sul piano fiscale. La scelta di ricorrere a questa riorganizzazione è, nella sussistenza dei presupposti già esposti, alternativa rispetto al conferimento, ma più favorevole ed invitante per i suoi risvolti fiscali. Non si dimentichi, infatti, che la scissione mediante scorporo resta pur sempre e, pertanto, rientra nel genus dell’operazione di scissione, permeata dal principio di neutralità.
Giusto per avere un’idea, si guardi alle imposte indirette.
Il conferimento di un immobile abitativo sconta il registro in misura proporzionale, mentre nella scissione in misura fissa.
Non è tutto. Infatti, mentre il conferimento di partecipazioni è neutrale solo al ricorrere dei requisiti cui agli artt 175 e 177 del TUIR, nella scissione lo sarà sempre e comunque.
Perdipiù, trattandosi di operazione prevista per legge, sarà da escludersi l’abuso di diritto.
Per come è congeniata, i beni attribuiti alla beneficiaria mantengono identico valore fiscale rispetto a quello già precedentemente avuto presso la scissa. Gioco forza, anche le partecipazioni ereditano lo stesso valore dei beni assegnati che vanno a sostituire. Ecco allora che non residua spazio alcuno per l’attribuzione di valori reali, a dispetto di quanto non avvenga nelle scissioni tipiche.