Quando una srl a capitale ridotto deve ridurre per perdite ex 2482 ter?

Quello delle società a responsabilità limitata si mostra un sistema decisamente aperto, pronto ad accogliere le più variegate esigenze. Le soluzioni flessibili che le caratterizzano rendono la predetta fattispecie una forma societaria senz’altro appetibile. E non ci si intende riferire solo alla possibilità di costituzione unipersonale, fermo il mantenimento della responsabilità limitata, per cui il modello della srl è stato precursore. Ma soprattutto al rivisitato limite minimo del capitale sociale oggi fissato in solo 1 Euro. Un privilegio che accomuna le sottospecie c.d. della società a responsabilità limitata semplificata e a capitale ridotto. Varianti volte a semplificare la procedura di accesso all’impresa. L’ordinaria soglia di Euro 10.000 continua ad essere indice di significatività. Un capitale sociale inferiore rispetto al predetto ammontare detta l’obbligo di una riserva legale rafforzata ed accelerata oltreché più stringenti limiti quanto ai conferimenti.

Ecco allora che la disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite, anche alla luce del nuovo art 6 Dl 23/2020, necessita di un coordinamento con tale nuovo limite di capitale riservato alle srl. Rimane, cioè, da capire quando una srl debba considerarsi versare nell’ipotesi ex art 2482 ter cc. Aldilà della sussistenza di perdite rilevanti, agevolmente definibili quando le medesime superino il terzo del capitale sociale, il punto è individuare quale debba considerarsi il minimo legale di riferimento da intaccarsi per far scaturire il subentro nella società nella più delicata situazione di cui all’art 2482 ter cc, in luogo di quella ex 2482 bis cc.

Letteralmente l’articolo in commento continua a far riferimento alla soglia di 10.000 Euro. Potrebbe dunque desumersi che per le srl ordinarie (con capitale superiore a Euro 10.000) sia sufficiente scendere al di sotto della predetta soglia perché debba operarsi la riduzione per capitale sceso sotto il minimo legale. Resta ferma la possibilità di ipotizzare che, a seguito della riduzione, si adotti un capitale inferiore ai 10.000 Euro, purché almeno pari a 1 Euro. Solo le srl con capitale ribassato sarebbero privilegiate dal regime giuridico diverso. A queste ultime solo, cioè, sarebbe consentito attendere che il capitale vada addirittura al di sotto dell’Euro perché scatti l’obbligo di pronta riduzione del capitale per esser questo sceso sotto il minimo legale.

Più recenti sviluppi sembrano tuttavia ricondurre le srl all’interno di un tipo unitario. Si impone una rilettura dell’art 2482 ter cc alla luce del nuovo minimo legale. Oggi fissato in 1 euro. A livello operativo, rubus sic stantibus, per tutte le srl scatterà l’obbligo di deliberare una riduzione del capitale sociale per perdite ex art 2482 ter solo qualora le perdite abbiano ridotto il capitale al di sotto di 1 Euro. Concretamente, le srl, saranno quasi sempre chiamate a confrontarsi con la riduzione per perdite prospettata dal meno categorico art 2482 bis cc.

Per maggiori informazioni o per una consulenza contattaci!

Condividi questo articolo
Articoli simili