La possibilità di stipulare un contratto di costituzione di un’unica comunione in cui fare confluire la contitolarità dei compartecipi nelle pregresse distinte comunioni si deve anche e soprattutto a una precisa risposta dell’amministrazione finanziaria al relativo interpello rivoltole (la numero 526 del 13 Dicembre 2019).
Oltre alla risposta positiva circa l’ammissibilità del negozio di messa in comunione, l’Agenzia delle Entrate pare altresì volerne incentivare il ricorso. Invero tale contratto risulta particolarmente conveniente sul fronte tributario. Essendo atto costitutivo di una nuova comunione denota “effetti analoghi, benché simmetricamente opposti, rispetto alla divisione”. Merita dunque identico trattamento: imposta di registro dell’1% tipica dei negozi dichiarativi. Quindi:
- Da un punto di vista squisitamente fiscale la natura dell’atto di messa in comunione è meramente dichiarativa;
- l’atto di messa in comunione e il successivo contratto di divisione risultano tassati ciascuno con un’aliquota dell’1%.
È evidente che la richiesta di un’aliquota del 2% sul totale dei beni da dividere rende la combinazione dei due negozi particolarmente appetibile specie se raffrontata ad una permuta di quote che potrebbe essere tassata al 9%. Né deve considerarsi ossimorica l’affermazione per cui il contratto in esame, pur costitutivo di una nuova comunione, abbia natura dichiarativa. Esso, a ben vedere, ove i soggetti siano comproprietari in tutte le comunioni con quote uguali, non comporta effetti traslativi. Ad esito della complessiva operazione si conserva piena identità in termini soggettivi, oggettivi e quantificativi. Piuttosto si assiste ad una sorta di surrogazione dei diritti già vantati da ogni compartecipe su ciascuna massa. Nessun accrescimento patrimoniale, solo una diversa ricomposizione delle quote.
Cavalcata l’onda dell’ammissione tale figura, si arriva ad estenderne la validità anche ove i compartecipi vantino diritti diversificati e non necessariamente paritari sulle singole masse. Importante è la corrispondenza tra la quota vantata dalla singole masse e la quota riunificata. Foss’anche nel caso in cui non vi fosse identità dei soggetti e delle quote senza perciò poter di considerare superati i presupposti della divisione delle masse plurime appunto perché trattasi di autonoma e differente fattispecie negoziale.
Un trattamento fiscale così vantaggioso costituisce un’opportunità di cui non si può non tener conto.