Reintegra completa dei diritti del legittimario con atto notarile: si può

Replicare gli effetti di una sentenza che accoglie l’azione di riduzione. La sussistenza di un accordo tra legittimari lesi o pretermessi e beneficiari delle disposizioni riducibili dà il via alla reintegra della legittima in forma stra-giudiziale. Prendendo quale spunto normativo gli articoli 30 e 43 del dlgs 346/1990, è possibile rivolgersi al notaio chiedendo di ricevere un “accordo di reintegra di legittima”. Di che si tratta?

Gli accordi di reintegra della legittima latu sensu intesi rappresentano anzitutto una categoria negoziale comprensiva di una serie di atti, tutti accomunati dalle caratteristiche testé illustrate. Ma procediamo con un’operazione di ortopedia normativa. Analizziamo, cioè, una ad una, le varie figure contrattuali che di tale variegata categoria fanno parte.

Quest’oggi al vaglio, gli accordi di reintegra c.d. “in senso stretto”.

Di seguito gli elementi che ne fanno un unicum.

Solo gli accordi di reintegra strictu sensu intesi consentono al legittimario di ottenere esattamente quel gli spetta a titolo di legittima senza rinuncia ad alcuna pretesa se non a quella di agire in riduzione. Ma del resto è proprio per il tramite di tale atto che si finisce per conseguirne i medesimi risultati. L’inefficacia relativa, cioè, di ogni disposizione lesiva nei suoi riguardi. Il legittimario ne esce pienamente soddisfatto dacché ottiene pieno e condiviso riconoscimento dei diritti vantati.

Per una definizione in parole semplici, tanto potrebbe bastare.

Ponendo una lente di ingrandimento, tuttavia, tale sottospecie è anche molto altro.

È l’unico accordo con cui il legittimario diviene erede.

È il contratto i cui effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione. Nessun trasferimento di beni, dunque. E già, perché essi si intendono provenire direttamente dal de cuius. Con conseguente natura personale dei beni così ottenuti quand’anche il legittimario fosse coniugato in regime di comunione legale.

Ulteriore la conseguenza. Fondamentale. Non serve dichiarazione di successione non avvenendo alcun trasferimento per causa di morte (ex art 48 dlgs 346/1990). Per quanto detto, unico il limite. Tale contratto sol potrà riguardare beni rientranti nell’asse ereditario.

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