Scacco matto del giudice tutelare nella continuazione dell’impresa commerciale

È scatto matto per il giudice tutelare quanto all’autorizzazione alla continuazione dell’impresa commerciale dei soggetti bisognosi di misure di protezione.

Il doppio binario non è infatti per tutti. O meglio non è proprio per tutte le operazioni di volontaria giurisdizione che coinvolgano l’attività notarile. Restano, in particolare, di insostituibile competenza del giudice anche dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia: le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi. Ma soprattutto, per quanto più da vicino ci interessa, l’autorizzazione alla continuazione dell’impresa commerciale. È probabilmente la delicatezza della valutazione sottesa al rilascio ad avere fatto virare verso tale strada a senso unico.

Eccezione al doppio binario. Progetto iniziale voleva però che tale deroga valesse altresì per l’altra novità della riforma: la soppressione della composizione collegiale. Composizione che, guarda caso, avrebbe dovuto sopravvivere proprio ed esclusivamente per autorizzare la continuazione dell’impresa commerciale.

E, invece, analizzando alla struttura pronta per la sua imminente attuazione, l’autorizzazione alla continuazione dell’attività di impresa commerciale da un lato resta di competenza dell’autorità giudiziaria. D’altro canto, però, questa non è più individuata nel tribunale ordinario, bensì nel giudice tutelare. Ecco, dunque, che spodestato il tribunale ordinario, si insedia il nuovo dominus. È il giudice tutelare a confermarsi tale anche in una materia prima d’ora talmente riservata al tribunale da mettere in discussione la competenza del giudice tutelare perfino nell’ipotesi di coinvolgimento di beneficiari di amministrazione di sostegno.

Il giudice tutelare si sostituisce al tribunale ordinario senza nemmeno poter essere sostituto dal notaio.

In quest’ottica, il legislatore della riforma si occupa della modifica di disposizioni varie coinvolte in tale ambito.

Così, ai sensi dell’art il 320 V° c.c., nel caso di minore sotto la responsabilità genitoriale “l’esercizio di un’impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare”.

Negli stessi termini, l’articolo 425 c.c. quanto all’inabilitato.

Ove il minore sia emancipato, la regola è dettata ai sensi dell’art 397 c.c.. Questi, può anche esercitare l’impresa commerciale e addirittura senza l’assistenza del curatore. Per il rilascio dell’apposita autorizzazione ora non dovrà più rivolgersi al tribunale, previo parere del giudice tutelare, sentito il curatore, ma direttamente al giudice tutelare, ferma l’audizione del curatore.


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