Tribunale di Novara. Decreto n. 2366/2020. Si dispone la cancellazione di un atto di scissione in quanto iscritto prima del decorso del termine cui all’articolo 2503 c.c.. Tale pronunzia giurisprudenziale, la prima in materia, ha creato l’occasione per riflettere sulla questione sottesa: l’applicabilità dell’art 2505 quater alla scissione. Di cosa stiamo parlando?
L’articolo 2505 quater c.c. prevede una particolare ipotesi di fusione semplificata ex lege qualora non partecipino società con capitale rappresentato da azioni. Indipendentemente dal fatto che la risultante sia eventualmente una società azionaria. In detta situazione, scattano automaticamente delle semplificazioni pur con l’assunzione della delibera a maggioranza. Senza necessità di recuperare il consenso unanime ovvero uti singuli dei soci. In ciò la differenza rispetto alle ipotesi di semplificazione volontaria. Che rilegano la semplificazione ad un’espressa e condivisa volontà della compagine. La semplificazione, in particolare, consiste in ciò che sarà possibile deliberare la fusione quand’anche la società versi in stato di liquidazione ed abbia iniziato la distribuzione dell’attivo; nella mancata applicazione del limite del 10% quanto al conguaglio in denaro, ma, soprattutto, nel dimezzamento dei termini previsti, ex art 2501 ter IV c.c., tra la data di iscrizione a Registro Imprese del progetto di fusione e la data di approvazione del progetto stesso, nonché, ex art 2503 I c.c., tra la data di iscrizione a Registro Imprese di quest’ultima delibera e quella di stipula dell’atto di fusione.
E nella scissione a cui non partecipino società azionarie? Benché il legislatore per dettare buona parte della disciplina della scissione abbia adottato la tecnica del richiamo numerico alle disposizioni sulla fusione, nell’art 2506 ter c.c. manca qualsiasi riferimento al 2505 quater c.c..
Svista o preciso intento? Di qui l’origine dell’annoso dibattito.
Nel senso più liberale, spinge la difficoltà di giustificare, altrimenti, una disomogeneità di trattamento rispetto alla speculare operazione di fusione. Maggiori consensi ha da sempre riscosso la tesi che sposa la non applicabilità del 2505 quater.
Ora, il provvedimento del Tribunale di Novara taglia la testa al toro. Non può applicarsi alla scissione la riduzione da 60 a 30 giorni di cui all’art 2505 quater c.c.. Il Tribunale si schiera per un’interpretazione più letterale e rigorosa della norma. Si garantisce in tal modo il rispetto della presunta volontà del legislatore e la maggiore tutela ai creditori. Nel dubbio, meglio assumere una scelta più prudente. E quindi attribuire un termine più ampio per l’opposizione. Del resto, è ben probabile che il legislatore abbia proprio inteso differenziare effetti di fusione e scissione alla luce della maggiore aleatorietà di quest’ultima per i creditori della scissa, che si priva di parte del proprio patrimonio.