Testamento olografo. La forma più semplice e basilare di atto di ultima volontà. Quello redatto dal testatore da solo del tutto gratuitamente e senza la necessità di recarsi presso il notaio di fiducia. Testamento eppure avente esattamente la medesima importanza e valore di un testamento pubblico solennemente ricevuto dal pubblico ufficiale al cospetto di due testimoni.
Sono sicuramente numerosi i vantaggi che potrebbero lasciare preferire tale forma per l’atto di ultima volontà. Sempreché si abbia contezza anche giuridica di quanto ivi si riporta. Della correttezza, cioè, della traduzione per iscritto delle proprie volontà per il momento in cui si avrà cessato di vivere, e che ci preoccupi adeguatamente della custodia dello stesso, evitandone lo smarrimento.
Tra le caratteristiche dell’olografo, quella dell’olografia, di cui il nomen iuris. Il testamento olografo, cioè, deve necessariamente essere scritto interamente di pugno dal testatore. Basta una sola parola di mano altrui, sciente e consenziente il de cuius, a rendere nullo il negozio per intero. Ma, si badi, che si ha nullità anche per l’ipotesi di persona che abbia semplicemente guidato la mano del testatore, ancorché affetto da grave malattia, a nulla rilevando l’effettiva corrispondenza del contenuto della scheda alla reale volontà di quest’ultimo. Ciò perché dalla cooperazione di una terza persona scatta la presunzione assoluta della mancata spontaneità e libertà del volere. Si avrebbe, insomma, una pericolosa sostituzione nella redazione.
Sorge allora legittima una domanda: ma nemmeno un soggetto non vedente può farsi aiutare nello scrivere il proprio testamento olografo? Insomma, il cieco può avvalersi della forma olografa? Oppure il nostro ordinamento gli preclude anche questa forma testamentaria oltre a quella segreta come da espressa previsione legislativa (articolo 604 terzo comma del Codice civile)?
La questione è stata recentemente decisa dalla Cassazione con sentenza n. 1431/2024. È valido l’olografo redatto da persona affetta da cecità con l’aiuto di qualcuno nel posizionare la mano all’inizio delle righe. L’assistenza, infatti, sarebbe in tal caso diretta solo a dare una forma ordinata alle disposizioni di ultima volontà e non comprometterebbe l’autografia.
Tanto è vero almeno finché non si riesca a dimostrare che tale ausilio faccia parte di un piano più ampio volto ad influenzare la capacità di intendere e volere del testatore che può eventualmente sfociare nell’annullamento. L’assistenza non deve, cioè, mai influenzare scrittura e volontà del testatore. L’aiuto al non vedente nella redazione del testamento olografo nel rispetto di quanto sopra, in definitiva, non determina difetto di autografia.