La Cassazione sembra avvezza a repentini e dirompenti revirement.
Poi magari ci ripensa.
Così anche con riguardo alla possibilità di esperire l’azione di restituzione nei confronti delle donazioni indirette. Ci si riferisce alla sentenza n. 4523/2022 con cui la Suprema Corte dice sì. O, meglio, dà proprio per scontata l’applicabilità di tale aggressione anche contro le liberalità solo indirettamente realizzate. Conclusione basata sulla lettera dell’articolo 809 del Codice civile che, in effetti, espressamente richiama per le donazioni indirette proprio l’azione di riduzione. Dato, tuttavia, infelice dacché equivale alla messa a rischio dell’acquisto stesso del terzo avente causa del beneficiario della donazione indiretta.
La confusa sentenza non solo ribalta completamente ogni tesi ferma sul punto. Ma risulta piuttosto claudicante. Infatti, ove veramente si arrivasse ad ammettere il ri trasferimento del bene dal donatario al legittimario, si sarebbe costretti a considerare il legittimario non già un successore del de cuius ma un avente causa del donatario!! La circostanza che il bene oggetto della donazione indiretta non sia mai transitato nel patrimonio del donante preclude, concettualmente prima ancora che giuridicamente, il suo acquisto iure hereditatis da parte del legittimario vittorioso in riduzione.
Fortunatamente in men che non si dica si è già tornati al passato.
Doppio cambio di rotta della Cassazione che nell’arco dello stesso anno con ordinanza n. 35461 è tornata sui propri passi circa il delicato rapporto tra azione di restituzione e liberalità indirette. Smentito il precedente arresto di cui sopra.
Le donazioni indirette non espongono mai l’avente causa dal donatario al rischio di subire l’azione restitutoria di cui all’art. 563 comma 1 c.c.. Nessun problema per la successiva circolazione di quel bene. Questo proprio perché in ipotesi di donazione indiretta, seppur oggetto della donazione sia sostanzialmente l’immobile acquistato dal donatario con utilizzo del denaro fornito dal donante, detto bene non viene trasferito dal donante al donatario. Bensì, questi lo acquista direttamente dal venditore. Nell’ambito delle donazioni indirette, l’azione di riduzione non è proprio capace di mettere in discussione la titolarità del bene.
In conclusione, si ribadisce che nessun rischio corre chi acquisti un bene da chi lo abbia ricevuto per mezzo di donazione indiretta.
Questo fa degli immobili in oggetto dei beni che possono circolare senza alcun problema.
Sono infatti suscettibili di restituzione solo gli immobili di provenienza donativa. Ma tali sono unicamente quelli ottenuti da donazione tipica e diretta.