Società in concordato? Con il nuovo codice della Crisi, modifiche statutarie con il provvedimento di omologa

Oramai non è nemmeno più così nuovo il codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. La vigenza del Dlgs 14/2019, ci accompagna già da un paio d’anni. Eppure, molteplici continuano ad essere le zone d’ombra e gli aspetti con cui ancora prendere dimestichezza. Il codice della Crisi stupisce ancora. Il focus in oggetto si propone di analizzare l’articolo 120 quinquies del d.lgs. 14/2019. Disposizione, tra l’altro, dalla successiva e quindi ancora più recente introduzione. Disposizione che attenziona l’adozione di modifiche statutarie in pendenza in concordato preventivo. È il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza a determinare riduzioni, aumenti di capitale ed ogni altra modificazione di statuto. Un’alternativa c’è. Ed è proseguendo con la lettura della medesima disposizione che si rinviene. Il provvedimento di omologa potrebbe, anziché intervenire direttamente, demandare agli amministratori l’adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione.

In estrema sintesi, lo statuto ora potrebbe essere modificato solo dal tribunale con l’omologa o, al massimo, dall’organo amministrativo su autorizzazione del tribunale. Due ipotesi distinte. In entrambi i casi senza delibera assemblea. La modifica statutaria la fa o direttamente il tribunale che omologa il piano di concordato e non si passa da verbale assembleare o il provvedimento di omologa autorizza l’organo amministrativo a porla in essere. Quindi l’organo amministrativo, in esecuzione dell’omologa del tribunale, modifica lo statuto. In entrambi i casi, qualsiasi modifica statutaria o la fa il tribunale o l’organo amministrativo in esecuzione della sentenza di omologa del tribunale. In entrambi i casi non si passa da verbale di assemblea dei soci.

La ratio del 120 quinquies? Si dice sarebbe risolvere il problema dell’ostruzionismo dei soci in pendenza del concordato. Sembra, infatti, che più spesso di quanto si possa pensare piani di concordato preventivo saltino proprio a causa del passaggio per l’assemblea dei soci che manifesta voto contrario. Per questo le modifiche statutarie sembrerebbe non potrebbero più farle i soci della società in crisi, bensì, piuttosto, il tribunale.

A questo punto sorge spontanea una domanda: il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza segna la fine di ogni competenza dell’assemblea dei soci circa le decisioni modificative dello statuto in pendenza di concordato?

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