Minori sotto responsabilità genitoriale, minori sotto tutela. Manca solo una categoria di minori all’appello: quella dei minori emancipati. Di coloro che, nonostante la tenera età, abbiano già deciso di sposarsi. Ed infatti, l’emancipazione è lo stato di ridotta capacità ad agire che il minore acquista quale effetto diretto e automatico del matrimonio. Invero, stato coniugale e soggezione alla responsabilità genitoriale sarebbero, altrimenti, un binomio alquanto ossimorico. Ecco allora che l’emancipato ha piena capacità di compiere da solo gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione. E, con l’assistenza della persona che gli è nominata quale curatore, di riscuotere capitali sotto la condizione di un idoneo impiego (394 II°c.c.). Ma gli atti innanzi al notaio, si sa, sono sempre eccedenti l’ordinaria amministrazione. Per questi, allora, non sarà sufficiente che in sede di rogito al consenso dell’emancipato si accompagni quello del curatore. Occorre previamente munirsi di autorizzazione da parte del giudice tutelare. Ed anzi, ove il negozio in questione rientri tra quelli contemplati dall’art 375 c.c., ove il curatore non coincida con il genitore, l’autorizzazione deve essere data dal tribunale dei minori previo parere del giudice tutelare. Restano solo due atti che mai potrà compiere nemmeno assistito: il testamento e la donazione.
La stessa equiparazione tra minori sotto tutela e interdetti vale tra minori emancipati e inabilitati. Ma l’inabilitato a differenza dell’emancipato può testare e donare. Inoltre, a prescindere da chi sia il suo curatore, tutti gli atti di cui all’articolo 375 c.c. devono essere autorizzati dal tribunale ordinario.
Un’ipotesi del tutto avulsa dalle precedenti è quella dei beneficiari di amministrazione di sostegno. Questi conservano la piena capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedano rappresentanza o assistenza del proprio gestore. Dunque, potranno scoprirsi gli atti da compiersi da solo, quelli per cui gli si impone assistenza o rappresentanza nonché quelli in toto preclusi, unicamente guardando al decreto di nomina. Decreto che potrebbe perfino prevedere l’estensione dei medesimi effetti degli interdetti. Decreto sartoriale modulato su misura del beneficiario a seconda delle esigenze del caso concreto. Tuttavia, l’eventuale autorizzazione occorrente, sarà sempre e solo quella del giudice tutelare del luogo di domicilio del beneficiario. Salvi i casi di atti dispositivi di beni ereditari ove per ogni incapace resta la competenza del tribunale del luogo di apertura della successione.
Quanto macchinoso e complicato sia stato il sistema fin ad ora in vigore è sotto gli occhi di tutti. Ad aggravare ancor più la situazione, l’invalidità dei negozi conclusi senza l’osservanza di dette prescrizioni.