Spese in conto di legittima?

La tematica legata alle spese spesso ingenti sostenute per i figli rapportata alla vicenda successoria dei genitori è stata per ora affrontata sul piano della quota di eredità.

Ma cosa succede se il medesimo interrogativo venisse a porsi sotto il differente profilo della quota di legittima? Possono valere e ripercorrersi le medesime considerazioni? Possono, insomma, le somme sostenute in vita dai genitori a favore della propria prole imputarsi alla quota di legittima dei figli attraverso apposita disposizione testamentaria? In tal modo ciascuno di essi, prima di lamentare una qualche lesione della quota riservatagli per legge, per agire in riduzione sarebbe tenuto a tenere nella dovuta considerazione delle spese pregresse quelle indicate. Spese universitarie, per la formazione, per le nozze. Senza tralasciare quelle mediche. Possono essere poste dal testatore in conto di legittima?

La risposta è negativa. E lo è sulla base di un principio generale del nostro ordinamento. Quello secondo cui tutta la disciplina preordinata alla tutela dei legittimari è assolutamente intangibile ed inderogabile. Dunque, tutto ciò che va a comporre il patrimonio del de cuius e la determinazione delle quote di legittima non è certo e non è mai rimesso alla libera determinazione del testatore. Non è possibile imporre l’imputazione di una spesa che non vi sarebbe già soggetta per legge. È lo stesso calcolo della c.d. riunione fittizia ad essere già determinato nelle sue inderogabili componenti dal legislatore. Non è consentito arbitrariamente, ma foss’anche fondatamente, al testatore decidere che una cosa esente dal calcolo del patrimonio da ripartirsi tra i vari legittimari, debba, invece, essere imputata su di una base volontaria. Significherebbe, infatti, lasciargli decidere cosa rientri e cosa no nella legittima. Pacificamente inammissibile per il nostro sistema.

E, si badi, tale divieto vale per entrambe le direzioni. Così come, cioè, non potrà imporsi l’imputazione di spese, ad esempio, di mantenimento, in speculare maniera non sarà possibile stabilirsi che un’eventuale donazione non venga calcolata ai fini del patrimonio fittiziamente riunito.

Quel che invece è ammessa è la dispensa da imputazione ex se. Vale a dire stabilire che una determinata donazione non debba essere imputata alla quota legittima. In tal modo si permette al legittimario di ottenere un quid pluris. Nulla gli si sottrae alle sue spettanze. Questa donazione andrà allora a gravare sulla quota di cui il testatore può liberamente disporre, ma sempre e comunque sarà nel calderone della riunione fittizia.

In sintesi, si è visto come rappresentino una strada percorribile sia quella della dispensa da collazione sia quella dall’imputazione ex se. La collazione, inoltre, si presta altresì ad esser imposta su di una scelta volontaria. Non così per l’imputazione nella quota di legittima.

 

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