Sterilizzazione delle perdite sì, ma occhio per quali effetti

Non per ogni effetto l’articolo 6 del D.L. 23/2020 disattiva le perdite. Solo ai fini dell’obbligo di ripianamento delle perdite e contestuale ricapitalizzazione nonché dell’operare della causa di scioglimento, le perdite vengono, per così dire, “congelate” ed accantonate in un limbo transitorio.

Non viene meno il loro rilievo per determinare il patrimonio netto in relazione all’applicazione di tutte le altre norme di legge. Dunque, può essere interessante passare in rassegna, evincendole a contrario, le principali ipotesi che continuano a risentire indisturbate dell’impatto delle perdite nonostante la disciplina emergenziale.

Anzitutto, esse concorrono nella corretta individuazione dell’entità delle riserve a disposizione della società. Di quelle riserve, cioè, disponibili e distribuibili. E, a tal proposito, si consideri che alle perdite dovrà guardarsi onde consentire la distribuzione degli utili. Di esse si dovrà tenere conto per determinare l’eventuale necessità di integrare la riserva legale. Ancora, nelle Spa, è immancabile un confronto con le perdite patite anche ad esito dell’esercizio 2020 perché possa controllarsi l’effettivo rispetto del limite per l’emissione di obbligazioni semplici o ordinarie che dir si voglia.

Durante il periodo di differimento, nessun dubbio circa la possibilità rimessa alla società di deliberare aumenti di capitale a pagamento. La novella mira a impedire riduzioni di capitali e scioglimenti di società in ipotesi non realmente indicative di una situazione patologica, considerandosi il relativo esercizio anomalo. Ma certo non vuol esser preclusiva di occasioni di arricchimento per le casse sociali. Anzi, trattasi di operazioni di aumento da adottarsi in maniera del tutto scevra e svincolata dall’ottica della copertura delle perdite. A nulla, quindi, rileva l’ammontare del patrimonio netto contabile esito dell’operazione.

Si presti attenzione. Diverse saranno le riflessioni ove la società intenda procedere ad un aumento gratuito del capitale sociale. Durante il suddetto periodo di differimento, all’assemblea non sarà consentito imputare a capitale quella parte delle riserve e degli altri fondi che risulti virtualmente erosa dalle perdite nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non recuperate nei cinque esercizi successivi. Non sono certo dette poste quelle “disponibili” secondo i crismi degli articoli 2442 e 2481ter cc. Né può pensarsi che cambi qualcosa il fatto che esse non risultino formalmente ridotte in bilancio. In sintesi, potranno deliberarsi aumenti gratuiti del capitale sociale anche durante il periodo di disattivazione delle perdite. Tuttavia le riserve da imputarsi dovranno essere ridimensionate e considerarsi al netto delle perdite sofferte, continuando ad esser rilevanti per la determinazione dell’ammontare del patrimonio netto della società.

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