La Legge Bilancio 2021 non risparmia novità d’impatto nemmeno sui più gravi scenari descritti dagli articoli 2447 e 2482 ter cc, dedicati alla medesima situazione, ma con riferimento, rispettivamente, alle società per azioni e a responsabilità limitata. L’ipotesi è quella patologica di società colpite da perdite che superino il terzo del capitale sociale al contempo portandolo al di sotto del minimo legale. Imprescindibile la ricorrenza di ambedue i presupposti perché si rientri nella casistica in analisi.
Ebbene in tale circostanza, di regola si assiste alla sequenza: convocazione senza indugio dell’assemblea ai fini della delibera degli “opportuni provvedimenti”, tradizionalmente individuabili nella riduzione del capitale e contestuale ricapitalizzazione ad una cifra non inferiore al minimo legale. Salva la possibilità di deliberare la trasformazione.
In questo quadro, già l’art 6 del D.L. 23/2020, come da sua originaria stesura, congelava la procedura in commento fino al 31 dicembre 2020. La novella post L. 178/2020 si spinge oltre.
Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, un’ulteriore alternativa si aggiunge alle scelte fruibili dall’assemblea, comunque da convocarsi senza indugio. È via libera al rinvio di tali provvedimenti alla chiusura del quinto esercizio successivo. Del tutto inedita già la possibilità stessa di optare per il rinvio della decisione sulla copertura delle perdite innanzi alle prospettate e più preoccupanti ipotesi patologiche. A fortiori sorprende come ora sia lecito addirittura l’adozione del c.d. “anno di grazia” con salto in lungo nel tempo tale da coprire un arco di durata di cinque anni, dunque fino alla chiusura dell’esercizio 2025. A mali estremi, estremi rimedi verrebbe da dire. Un limbo è così riservato anche alle perdite più critiche. Senza che ciò implichi alcun automatismo in relazione all’operatività della norma. La scelta di avvalersi di siffatta possibilità deve esser frutto di un’attenta ponderazione e volontà sociale.
Non è tutto. Fino alla data dell’assemblea del quinto esercizio successivo nemmeno risulta operativa la causa di scioglimento cui all’articolo 2484 n 4 cc. Ci si riferisce, appunto, a quella sprigionata dalla riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale. E a ben vedere non potrebbe essere altrimenti. Invero, l’adozione di una misura di ricapitalizzazione vale quale condizione risolutiva innanzi ad una causa di scioglimento già attuale. Vale, cioè, ad eliderne gli effetti. Dunque posticipazione per massimo un quinquennio delle misure di ricapitalizzazione significa altresì traslazione di pari passo dell’avvio della fase di liquidazione.